Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del difensore, in data 3 gennaio 2023, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello d Genova del 1 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittale dal Tribunale di Genova per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 56, 624, 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 pen. (capo 1) e artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5, cod. pen. (capo 2) (fatti commessi i Recco 1’11 giugno 2018).
1.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione quanto alla prova della riconducibilità dei fatti contestati alla sua persona, visto che nessuna delle due persone offe era stata in grado di riconoscerla con certezza, di modo che il suddetto vulnus dimostrativo avrebbe dovuto essere colmato tramite perizia antropometrica sui fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza.
1.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione, per essere stato desunto lo stato di minorata difesa delle persone offese dei due reati contestati esclusivamente dalla lor età avanzata, ossia per effetto di una mera presunzione.
1.3. Con il terzo motivo denuncia il difetto di querela per il delitto di cui al ca divenuta necessaria per la procedibilità dello stesso a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022.
Con memoria in data 5 dicembre 2023, il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei motivi.
Con requisitoria in data 22 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha chiesto che la sentenza sia annullata per essere i reati divenuti improcedibili per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
Quanto al delitto di tentato furto pluriaggravato di cui al capo 1), deve riconoscersi c lo stesso è divenuto improcedibile per difetto di querela da parte della persona offesa NOME, il relativo atto non essendo stato acquisito nonostante la richiesta di trasmissione avanzat da questo Ufficio alla Procura della Repubblica di Genova.
Quanto al delitto di furto pluriaggravato di cui al capo 2), il primo motivo, che denunc il vizio di motivazione in relazione al profilo dell’individuazione dell’imputata come autrice reato, è inammissibile per assoluta genericità.
Dalla motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, in punto di prova della riconducibilità alla ricorrente del furto, commesso in Recco 1’11 giugno 2018 in danno di COGNOME NOME, emerge puntuale e critica disamina di tutte le prove disponibili, di fonte dichiarat (testimonianza di COGNOME) e di fonte documentale (fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, dati del monitoraggio dell’utenza telefonica dell’imputata identificata tram codice IMEI e risultati del controllo di polizia cui era stata sottoposta la TARGA_VEICOLO a bordo d quale l’imputata era stata vista salire come passeggera), i cui risultati la Corte territoria valutato secondo il canone della plausibile opinabilità di apprezzamento e con i quali, invece, ricorrente non si è compiutamente confrontata.
3. E’ fondato, invece, il secondo motivo.
A fronte di uno specifico motivo di appello che aveva dedotto come l’aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. non potesse essere automaticamente integrata dall’età senile della vittima del reato, la Corte territoriale si è limitata a ribattere che «non era necessaria alcuna pr ulteriore rispetto all’ingravescenza dell’età per giustificare tale aggravante»; ciò in contr con la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabili dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., l’età avanzata della persona offesa non real una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vi dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Rv. 284523), tale direttiva interpretativa costituendo, tra l’altro, corollario del principio en dal diritto vivente, secondo cui, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante d minorata difesa, prevista dall’art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una partico situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idonei astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 de 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095).
Donde, annullata la sentenza impugnata in parte qua, il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame sul punto attenendosi ai principi di diritto richiamati.
4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio in relazione al reato di cui al capo 1), per essere lo stesso divenuto improcedibile per difetto di querela. medesima sentenza deve essere annullata in relazione al reato di cui al capo 2), limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad alt
Sezione della Corte d’appello di Genova, che provvederà altresì alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1), per essere lo stesso divenuto improcedibile per difetto di querela. Annulla la medesima sentenza, in relazione al reato di cui al capo 2), limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art n. 5, cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova, che provvederà altresì alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 15 febbraio 2024.