Minorata difesa: la distanza fisica come aggravante nella truffa
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema della Minorata difesa in relazione ai reati di truffa commessi a distanza. Il caso riguarda un imputato che ha cercato di impugnare la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, contestando sia la ricostruzione dei fatti sia l’applicazione dell’aggravante prevista dal codice penale.
I fatti di causa
Il procedimento trae origine da una condanna per truffa in cui il reo aveva sfruttato la distanza geografica tra sé e le vittime per portare a termine l’attività illecita. In sede di merito, era stato accertato che tale separazione fisica aveva garantito al colpevole un vantaggio significativo, rendendo difficile per gli acquirenti verificare l’effettiva esistenza dei beni o l’identità del venditore. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando un’illogicità della motivazione e una violazione di legge riguardo all’aggravante dell’articolo 61 n. 5 del codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura dei motivi presentati, considerati non specifici ma soltanto apparenti. Il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime doglianze già espresse durante il processo d’appello, senza fornire una critica argomentata che potesse scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre confermato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si concentrano sulla corretta applicazione dell’aggravante della Minorata difesa. I giudici hanno evidenziato che il compendio probatorio analizzato nei gradi precedenti era solido e coerente. In particolare, è stato ribadito che la distanza fisica tra le parti contraenti costituisce una circostanza di luogo che ostacola la difesa privata. Tale condizione permette al truffatore di agire con maggiore sicurezza, sapendo che la vittima non può esercitare un controllo immediato e fisico sulla transazione. La reiterazione pedissequa dei motivi d’appello in sede di legittimità rende il ricorso privo della specificità necessaria per essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: la distanza geografica non è un elemento neutro ma può configurare un’aggravante specifica se utilizzata per facilitare il reato. Per chi subisce una truffa, questo orientamento garantisce una maggiore tutela penale. Per i ricorrenti, invece, emerge chiaramente che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un ‘terzo grado di merito’ in cui riproporre le stesse difese già bocciate, ma deve contenere critiche puntuali e specifiche alla legittimità della decisione precedente.
Perché la distanza fisica è considerata un’aggravante?
La distanza fisica tra le parti è considerata un’aggravante di minorata difesa perché impedisce alla vittima di effettuare controlli diretti, facilitando così la condotta fraudolenta del reo.
Cosa comporta presentare un ricorso non specifico in Cassazione?
Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni dell’appello senza criticare la sentenza impugnata viene dichiarato inammissibile e comporta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Qual è la funzione della Cassa delle ammende in questi casi?
La Cassa delle ammende riceve le somme che i ricorrenti sono condannati a pagare quando il loro ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile o rigettato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40176 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40176 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente e la violazione di legge avuto riguardo alla contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sull’analitico compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell’affermazione di responsabilità e pag. 7 in ordine alle motivate ragioni della ritenuta aggravante, riconosciuta in considerazione del comprovato vantaggio tratto dal Novella dalla distanza fisica tra sé e i due acquirenti ai fini del conseguimento della truffa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
I Consigl e Estensore