Minorata difesa: la tutela penale rafforzata per le vittime vulnerabili
La questione della minorata difesa rappresenta un pilastro fondamentale nella protezione dei soggetti più fragili all’interno del nostro ordinamento penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico riguardante la vulnerabilità di persone anziane, confermando che l’età avanzata e la ridotta lucidità costituiscono elementi oggettivi per l’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 61 del codice penale. Questa decisione sottolinea come il diritto penale non si limiti a punire il fatto in sé, ma valuti con rigore le circostanze che rendono la vittima meno capace di opporsi all’azione delittuosa.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Al centro della vicenda vi era la contestazione di un reato commesso ai danni di due persone ultraottantenni. Le vittime, nate rispettivamente nel 1937 e nel 1940, presentavano una manifesta scarsa lucidità e una significativa incapacità di orientarsi secondo i normali criteri di normalità. Il ricorrente contestava la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, sostenendo che la valutazione dei giudici di merito non fosse corretta e richiedendo, di fatto, un nuovo esame delle circostanze fattuali che avevano portato alla condanna.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era articolato esclusivamente su questioni di fatto, la cui rivalutazione è preclusa in sede di Cassazione. Inoltre, l’impugnazione è stata giudicata generica e meramente reiterativa dei motivi già espressi in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Oltre alla conferma della condanna, la Corte ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che la sentenza di merito era adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa. La condizione di senilità delle vittime, unita alla loro ridotta capacità cognitiva, configura quella situazione di vulnerabilità che l’ordinamento intende tutelare con maggior vigore. Quando il colpevole approfitta di tali condizioni personali, che ostacolano la difesa pubblica o privata, l’aggravante scatta automaticamente. La valutazione operata dai giudici di merito sulla scarsa lucidità degli anziani è stata ritenuta logica, coerente e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Il tentativo del ricorrente di sollecitare una nuova lettura delle prove è stato dunque respinto poiché estraneo ai compiti della Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce un principio di civiltà giuridica: la protezione dei soggetti vulnerabili è una priorità che non ammette interpretazioni riduttive. L’applicazione dell’aggravante della minorata difesa funge da deterrente contro chi sceglie deliberatamente vittime che, per età o condizioni psichiche, non possono difendersi efficacemente. Per i professionisti e i cittadini, questa sentenza conferma che la solidità della motivazione del giudice di merito è il vero baluardo contro i tentativi di impugnazione pretestuosi. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria evidenzia inoltre la volontà della Corte di sanzionare l’abuso dello strumento del ricorso quando questo manchi di argomentazioni giuridiche concrete.
Quando si applica l’aggravante della minorata difesa?
Si applica quando il colpevole approfitta di circostanze di tempo, luogo o persona, come l’età avanzata o la scarsa lucidità della vittima, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Si può chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50149 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50149 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell’aggravante contestata di cui all’art. 61, primo comma, n 5, cod. pen. Infatti, rileva la Corte che le vittime erano ottantenni (COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA e NOME nel 1940) con una scarsa lucidità e una “certa incapacità di orientarsi secondo criteri di normalità”.
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sul punto, del resto, il ricorso è generico e reiterativo del motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023