Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33331 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/06/1986
avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 07.01.2025, la Corte d’Appello dì Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo del 30.06.2 che condannava NOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi del 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo contraddittorietà e/o manifesta illog della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggrava di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen, erroneamente ricavata dal solo fatto che il furt commesso in orario notturno.
Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non è scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui ri motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi an ricorso per cassazione).
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, im da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti che il furto, avvenuto in piena ha ostacolato di fatto la privata difesa, in quanto “gli inquilini di casa, dormendo, trovati in una situazione in cui erano incapaci di difendersi”.
Dunque vengono valorizzati non soltanto l’orario notturno, ma anche le condizioni in versava la parte lesa, ostativa all’esercizio del diritto di difesa.
La motivazione è in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40275 del 15/07/2021 -Rv. 282095), secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di p la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro semp necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effet
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000 versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere estensore COGNOME9>
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