Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, e, quanto all’aggravante dell’orario notturno, hanno sottolineato che nel caso di specie il locale si trova in una via centrale, ma «defilata rispetto alle principali vie della città, elemento che rende certamente più insidioso il tentativo di furto posto in essere».
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 01).
Già in precedenza, peraltro, si era affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere
altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di r nere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che vata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed ess invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 343 25/11/2020, Amato, Rv. 280052 – 01 in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell’aggravante in relazione ad un furto perpetra orario notturno, nei pressi di una fermata dei bus, in una zona a ridotto pass di persone, brandendo una spranga).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte rico al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 12/06/2024