Minorata Difesa: Inammissibile il Ricorso per Furto ai Danni di un Anziano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di furto aggravato, ponendo l’accento sulla configurabilità dell’aggravante della minorata difesa. La decisione ribadisce principi consolidati sia in materia sostanziale, riguardo alla vulnerabilità della vittima, sia in ambito processuale, in merito ai limiti del ricorso per cassazione. La pronuncia offre spunti importanti per comprendere quando l’età avanzata e il contesto possano rendere una persona particolarmente vulnerabile e come questo influisca sulla gravità del reato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale di Udine e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputata era stata giudicata colpevole di aver sottratto una banconota a un uomo di 77 anni. Il fatto era stato commesso il 25 settembre 2019, mentre la vittima si trovava in una situazione di particolare fragilità: stava accompagnando la propria moglie in ospedale. La condanna si basava non solo sulla ricostruzione del furto, avvenuto con un mezzo fraudolento, ma anche sul riconoscimento di due aggravanti: l’uso del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.) e, appunto, l’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), la cosiddetta minorata difesa.
Contro la sentenza d’appello, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava l’affermazione di responsabilità e la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la conferma della minorata difesa
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto le argomentazioni della ricorrente. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente ricostruito i fatti, stabilendo che l’impossessamento della banconota era avvenuto tramite un mezzo fraudolento.
Ma il punto cruciale è la conferma dell’aggravante della minorata difesa. I giudici di merito avevano dato atto delle specifiche condizioni di vulnerabilità della vittima. Non si trattava solo di un’età avanzata (77 anni), ma anche del contesto specifico: l’uomo si trovava in un luogo di cura, preoccupato per la salute della moglie che stava accompagnando. Questa combinazione di fattori, secondo la Corte, aveva oggettivamente ridotto la sua capacità di attenzione e reazione, rendendolo un bersaglio più facile. La Corte di Cassazione ha quindi avallato questa valutazione, ritenendola ben argomentata e immune da censure di legittimità. Il ricorso, non presentando nuovi e validi argomenti ma limitandosi a riproporre le stesse doglianze, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, riafferma che l’aggravante della minorata difesa non è legata a parametri astratti, ma deve essere valutata in concreto, considerando l’insieme delle circostanze personali, di luogo e di tempo che rendono la vittima più vulnerabile. L’età avanzata, unita a uno stato di preoccupazione e a un contesto particolare come un ospedale, integra pienamente tale aggravante. In secondo luogo, la decisione funge da monito sulla corretta formulazione dei ricorsi per Cassazione: non è sufficiente riproporre le medesime critiche già respinte nei gradi di merito. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, e non tentare di ottenere un nuovo, e inammissibile, giudizio sui fatti.
Quando l’età della vittima integra l’aggravante della minorata difesa?
Secondo la Corte, l’età avanzata della vittima (in questo caso, 77 anni), valutata unitamente al contesto specifico di vulnerabilità (si trovava in ospedale per assistere la moglie), costituisce una condizione che riduce la capacità di difesa e integra l’aggravante.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente. Non sono stati sollevati validi vizi di legittimità, ma si è tentato di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza Appello di Trieste del 7 dicembre 2023 di conferma della condanna Udine COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2) e 61 n commesso in Udine il 25 settembre 2019. delLi Corte di lel Tr ibunale di 5) cod. pen.,
Rilevato che l’unico motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della respon..abilità e alla configurabilità della aggravante della minorata difesa, è riproduttivo di profilo d censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merit) con percorso argomentativo logico e coerente e comunque manifestamente infond ito. L Corte di Appello ha osservato che sulla base delle risultanze l’imposses;ame -ito della banconota da parte della ricorrente era avvenuto tramite mezzo fr udolnnto e ha anche ribadito la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, d mdo 3tto delle condizioni di vulnerabilità in cui si era trovata la vittima, la quale a n ,eva 77 anni e stava accompagnando la moglie in ospedale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inarnmigAile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 5omma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagarn:nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca3sa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Il Consiglier es ensore
COGNOME