Minorata Difesa: Quando l’Età e la Paura della Vittima Giustificano l’Aggravante
L’ordinanza n. 14295/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sull’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo che la vulnerabilità della vittima, desunta non solo dall’età anagrafica ma anche dal concreto stato di spavento, è un elemento decisivo per l’aumento di pena. Questo caso sottolinea l’inammissibilità dei ricorsi che si limitano a ripetere argomenti già vagliati e respinti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per i reati di truffa e furto in abitazione aggravato, emessa dal Tribunale di Lodi. La Corte d’Appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando la pena e applicando una pena accessoria, ma confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61 n. 5 del codice penale.
L’Aggravante della Minorata Difesa nel Ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito avessero errato nel ritenere sussistente l’aggravante. La difesa ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione, ritenendo che le condizioni della vittima non fossero tali da integrare una reale diminuzione delle sue capacità di difesa. Si trattava, secondo il ricorrente, di una valutazione non corretta delle circostanze di fatto che avevano portato alla condanna.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo proposto manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni della difesa fossero meramente “reiterative”, ovvero una semplice riproposizione di censure già presentate in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale con una motivazione logica e priva di vizi.
La Corte di Cassazione ha specificato due punti chiave che hanno reso la decisione d’appello incensurabile:
1. Valorizzazione della Giurisprudenza: La Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui l’età anagrafica avanzata della persona offesa è un fattore rilevante per la configurabilità della minorata difesa.
2. Analisi del Contesto Concreto: Oltre all’età, i giudici di merito avevano descritto in fatto lo “stato di spavento” vissuto dalla vittima a causa dei comportamenti specifici tenuti dal ricorrente. Questo elemento soggettivo, unito alla condizione oggettiva di vulnerabilità, ha reso la difesa della vittima più difficile, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Di conseguenza, non ravvisando alcuna illogicità o violazione di legge nella sentenza impugnata, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Non è possibile, in questa sede, riproporre le medesime questioni di fatto già analizzate e decise, a meno che non si dimostri un vizio logico manifesto o una palese violazione di legge nella motivazione del giudice precedente. La decisione consolida inoltre l’orientamento secondo cui la valutazione della minorata difesa deve essere ancorata a elementi concreti, che includono non solo l’età o la condizione fisica della vittima, ma anche l’impatto psicologico che la condotta del reo ha avuto su di essa, come lo stato di paura che ne ha indebolito le capacità reattive.
Quando si configura l’aggravante della minorata difesa?
Si configura quando l’autore del reato approfitta di circostanze di tempo, di luogo o di persona (come l’età avanzata) che hanno ostacolato la difesa della vittima, facilitando la commissione del reato. La valutazione tiene conto sia di elementi oggettivi sia dell’impatto psicologico sulla vittima.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazione logica e coerente dalla Corte d’Appello, senza sollevare vizi specifici di legittimità della sentenza impugnata.
L’età avanzata della vittima è sufficiente da sola per applicare l’aggravante?
Dal testo dell’ordinanza emerge che l’età anagrafica è un fattore molto importante, ma la sua rilevanza è stata rafforzata dalla Corte analizzando il contesto concreto, in particolare lo “stato di spavento” che la vittima ha vissuto a causa del comportamento dell’imputato, che ne ha ulteriormente ridotto la capacità di difendersi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14295 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRIOLO GARGALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 7 giugno 2023 ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Lodi in ordine al reato di truffa (art.640 cod. pen.) e di furto in abitazione aggravato (artt.624 bis e 625 n.1 cod. pen) rideterminando la pena inflitta e disponendo la pena accessoria, confermandola per il resto;
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della “minorata difesa” – è fondato su doglianze reiterative di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che con motivazione immune da vizi logici (pag.6):
ha valorizzato la giurisprudenza di questa Corte in merito all’incidenza dell’età anagrafica della persona offesa rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art.61 n.5 cod. pen. ( Sez.5 n. 12796/2019, Rv. 275305);
ha in fatto descritto lo stato di spavento che aveva vissuto la persona offesa rispetto ai comportamenti in concreto tenuti dal ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024