Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11654 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11654 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Brescia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d’appello di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 640, secondo comma, n. 2bis (oggi terzo comma), cod. pen., non Ł consentito dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e in termini del tutto privi dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, cod. proc. pen., esso risulta volto a censurare il ‘travisamento dei fatti’, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e l’assenza di elementi probatori idonei a ritenere integrata la suddetta fattispecie criminosa e l’applicata aggravante della minorata difesa;
che , a tal proposito, ribadito che Ł precluso a questa Corte procedere ad una rivalutazione e ad un nuovo diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali e/o ad una diversa ricostruzione dei fatti con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, attraverso congrue e logiche argomentazioni, con cui la difesa ha omesso un effettivo confronto (cfr. Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801), i giudici di appello (si vedano le pagg. 6-11 della impugnata sentenza) hanno compiutamente indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a base del giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente e correttamente applicato l’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2bis (attuale terzo comma), cod. pen., in conformità all’indirizzo consolidato di questa Corte (si veda: Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente