Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ADRANO il 25/09/1959
COGNOME NOME nato a NOTO il 23/12/1996
COGNOME nato a SOMMATINO il 24/11/1957
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
letta la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilit visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorsi
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l’annullamento
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 4/03/2020 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, ha ridotto il trattamento sanzionatorio confermando nel resto la pronuncia impugnata.
COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME sono imputati dei seguenti reati:
artt. 110, 624 bis, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto si introducevano all’intern dell’abitazione di COGNOME NOME, novantenne, impossessandosi di un portagioie contenente oggetti in oro e dandosi poi alla fuga su un veicolo condotto da Crescimone. Fatto aggravato perché commesso con il mezzo fraudolento di entrare in casa della COGNOME chiamandola per nome e spacciandosi per di lei conoscenti e ulteriormente aggravato perché commesso approfittando delle condizioni di minorata difesa della Rettori, stante l’avanzata età. In Firenze il 5 settembre 2018;
b) artt. 110, 640, comma 2 n.2-bis icod. pen. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si introducevano all’interno dell’abitazione di Rettori NOME, novantenne, con artifici e raggiri, chiamandola per nome «NOME» spacciandosi per di lei conoscenti, quindi inducendo in errore la donna facendosi consegnare tutti i gioielli in oro che aveva indosso con la scusa di doverli mettere sotto un cuscino come portafortuna e dandosi poi alla fuga. In Firenze il 5 settembre 2018;
le sole COGNOME e .COGNOME, artt. 110, 624 bis, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, s introducevano all’interno dell’abitazione di COGNOME NOME di 84 anni impossessandosi di un portagioie contenente oggetti di bigiotteria e dandosi poi alla fuga. Fatto aggravato perché commesso con il mezzo fraudolento usato dalla COGNOME per entrare in casa della COGNOME dicendole che le era caduto un braccialetto dal piano di sopra nel terrazzo della stessa COGNOME, oltre che approfittando delle condizioni di minorata difesa / stante l’avanzata età. In Firenze il 6 agosto 2018;
d) artt. 110, 624 bis, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. perché, in concorso con persone ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto í si introducevano all’interno dell’abitazione di NOME di 91 anni impossessandosi di un borsellino con 100 euro sottraendolo alla legittima proprietaria. Fatto aggravato perché commesso con il mezzo fraudolento usato dalla Fiaschè per entrare in casa della COGNOME dicendole che le era caduto un braccialetto dal piano di sopra
spacciandosi per la condomina dell’ultimo piano e ulteriormente aggravato per l’approfittamento delle condizioni di minorata difesa della COGNOME, data l’avanzata età. In Firenze il 16 giugno 2018;
la sola COGNOME, artt. 110, 624 bis, 625 n.2 61 n.5 ccd. pen. perché, in concorso con persone ignote, al fine di procurarsi ingiusto profitto, si introduceva all’interno dell’abitazione di NOME di 86 anni impossessandosi di gioielli e sottraendoli alla legittima proprietaria, dandosi poi alla fuga. Fat aggravato perché commesso con il mezzo fraudolento usato dalla COGNOME per entrare in casa della NOME spacciandlosi per la condomina COGNOME, ulteriormente aggravato perché commesso approfittando delle condizioni di minorata difesa della COGNOME, stante l’avanzata età. In Firenze il 13 novembre 2018.
Tutti i fatti con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale per COGNOME e COGNOME.
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione dell’art. 640, comma 2 / n.2 bis, cod. pen. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto sussistente il concorso tra il reato di furto e il reato di truffa laddove il fatto contestato al ca b) avrebbe dovuto essere assorbito nel capo a) dell’imputazione. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione operata dal giudice di merito, uno dei coimputati si era fatto consegnare i gioielli che la signora COGNOME aveva indosso con la scusa di doverli mettere sotto il suo cuscino del letto come portafortuna, poi invece sottraendo i preziosi con mezzo fraudolento, per cui non sarebbe statgp configurabile [la – 71-reseà7MY t reato di truffa ma solo il furto realizzato con il mezzo fraudolento in quanto la sottrazione è avvenuta invito domino; con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 61 n.5 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione a tutti i reati contestati. Si censura la motivazione fornita dalla Corte di appello, che ha considerato sussistente l’aggravante della minorata difesa sulla sola base dell’età avanzata delle vittime senza alcuna valutazione concreta delle circostanze oggettive; con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento riconoscimento della contestata recidiva. Secondo la difesa, la Corte di appello si è limitata a ritenere la sussistenza della recidiva sulla scorta del dato formale costituito dall’ultima condanna per il delitto di rapina commesso nel 2009 contenuta nel certificato penale dell’imputata; con il quarto motivo, deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all’eccessivo aumento operato per la continuazione. Con il nono motivo di appello era stato eccepito l’eccessivo aumento operato per la ritenuta continuazione
chiedendo la rideterminazione della pena inflitta ma tale richiesta ri completamente pretermessa nella sentenza così da determinare mancanza grafica della motivazione.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione dell’art. 640, comma 2 n.2 bis, cod. pen. Secondo la difesa, i giudici di merito hanno erroneamente ritenu sussistente il concorso tra il reato di furto e il reato di truffa laddov contestato al capo b) avrebbe dovuto essere assorbito nel capo dell’imputazione. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione operata dal giud di merito, uno dei coimputati si era fatto consegnare i gioielli che la s Rettori aveva indosso con la scusa di doverli mettere sotto il suo cuscino del come portafortuna, poi invece sottraendo i preziosi con mezzo fraudolento, pe cui non sarebbe state configurabile~dell reato di truffa ma solo il realizzato con il mezzo fraudolento in quanto la sottrazione è avvenuta invito domino; con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 61 n.5 cod. pen. vizio di motivazione in relazione a tutti i reati contestati. Si cen motivazione fornita dalla Corte di appello, che ha considerato sussiste l’aggravante della minorata difesa sulla sola base dell’età avanzata delle vi senza alcuna valutazione concreta delle circostanze oggettive.
4. COGNOME NOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione dell’art. 6061 lett. b), c), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420 ter e 178-179 cod. proc. pen. La difesa si duole del fatto che all’udienza del 10 novembre 2022 la Corte di appello abb rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato sebben difensore avesse depositato certificazione medica dello specialista cardiol attestante l’impedimento dell’imputato a comparire. Si ritiene che tale pronun abbia determinato una violazione del diritto di difesa in quanto l’impedimen dell’imputato deve considerarsi sussistente in tutti i casi nei quali lo ste sia in grado di presenziare al processo come parte attiva nella vicenda ch coinvolge. L’episodio pre-sincopale con caduta a terra da cui era affe l’imputato, associata agli altri due episodi di ischemia cerebrale nel all’ipertensione arteriosa e al diabete, come attestato dalla certificazione m oltre ad aver prodotto un’incapacità assoluta a deambulare e a imporre un riposo assoluto per 15 giorni, si sarebbe dovuta considerare un’infermità tale da consentire all’imputato di partecipare all’udienza con lq necessarityanquil d’animo e capacità intellettiva,a1 fine di esercitare il suo diritto di difes secondo motivo, deduce violazione dell’art. 640, comma 2 n.2 bis, cod. pen.
Secondo la difesa, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto sussistente il concorso tra il reato di furto e il reato di truffa laddove il fatto contestato al ca b) avrebbe dovuto essere assorbito nel capo a) dell’imputazione. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione operata dal giudice di merito, uno dei coimputati si era fatto consegnare i gioielli che la signora COGNOME aveva indosso con la scusa di doverli mettere sotto il suo cuscino del letto come portafortuna, poi invece sottraendo i preziosi con mezzo fraudolento, per cui non sarebbe stata configurabile i ,lfseri-~ reato di truffa ma solo il furto realizzato con il mezzo fraudolento in quanto la sottrazione è alvvenuta invito domino; con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 61 n.5 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione a tutti i reati contestati. Si censura la motivazione fornita dalla Corte d appello, che ha considerato sussistente l’aggravante della minorata difesa sulla sola base dell’età avanzata delle vittime senza alcuna valutazione concreta delle circostanze oggettive; con il quarto motivo deduce violazioni? dell’art. 99 cod. pen. nonché difetto di motivazione in quanto la Corte di appello si è limitata a ritenere sussistente la recidiva sulla scorta del mero dato formale costituito dall’ultima condanna per il delitto di rapina commesso nel 2009 contenuto nel certificato penale dell’imputato senza esprimere una valutazione concreta circa l’effettiva idoneità della contestata recidiva a indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità dell’imputato; con il quinto motivo, ha dedotto violazione dell’art. 81 cod. pen. nonché vizio di motivazione in quanto con il nono motivo di appello era stato eccepito l’eccessivo aumento operato per la continuazione, chiedendo la rideterminazione della pena inflitta ma tale richiesta è stata totalmente pretermessa nella sentenza, con la conseguenza dell’assoluta mancanza grafica della motivazione. L
Il Procuratore generale, con requdsitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso di COGNOME Corrado è manifestamente infondato. Secondo quanto già affermato dalla Corte di legittimità «L’impedimento a comparire dell’imputato, previsto dall’art.420-ter cod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto
costituzionale di difesa’ ma esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall’imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio d ragionevole durata del processo» (ex multis, Sez. 5, n.15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088 – 01; Sez. 3, n. 6357 del 16/10/2018, dep. 2019, Santi, Rv. 275000; Sez. 3, n. 10482 del 15/12/2015, Ingoglia, Rv. 266494; Sez. 5, n. 15646 del 5/2/2014, COGNOME, Rv. 259841; vedi anche Sez. 3, n. 11460 del 5/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275184)). Nel caso in esame la certificazione medica allegata al ricorso, esaminata dal Collegio in ragione della natura del vizio denunciato, risulta legittimamente valutata dalla Corte territoriale come documentazione inidonea a documentare l’impossibilità effettiva e assoluta dell’imputato di partecipare dignitosamente e attivamente al processo, con il rigore richiesto dal bilanciamento degli interessi in gioco. Trattasi di documentazione che, prescrivendo riposo assoluto per 15 giorni in data 7 ottobre 2022 a causa di «riferito episodio pre-sincopale», ma con esito di «esame obiettivo nei limiti», è stata congruamente considerata inidonea a dimostrare l’assolutezza dell’impedimento o la non dominabilità della patologia.
2. Il primo motivo dei ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME, e il secondo motivo del ricorso di COGNOME Corrado, oltre a riguardare una questione non sottoposta al giudice di appello, sono manifestamente infondati. E’ sufficiente evidenziare che, secondo quanto emerge dai capi d’imputazione a) e b), i due reati hanno diverso oggetto materiale e risultano consumati con distinte condotte, dirette secondo le condotte tipiche del reato di furto (a) e del reato di truffa (b) ad acquisire la disponibilità di valori contenuti in un portagioie (a) e gioielli indossati dalla vittima (b). Correttamente, dunque, a pag.9 della sentenza si è specificato per quale motivo il reato ascritto al capo b) dovesse qualificarsi come truffa, specificando che la vittima COGNOME aveva dichiarato in modo preciso di essere stata indotta dalla Fiahè a consegnarle i gioielli che indossava non con frasi e modi atti a intimorirla bensì convincendola di poterla guarire da alcune malattie mettendo tali gioielli sotto il cuscino del letto. La persona offesa ha riferito di essere stata ingannata, da ciò desumendo correttamente i giudici di merito la sussumibilità del fatto nella fattispecie tipica del reato di truffa, rispet al quale il furto si differenzia per l’impossessamento della cosa invito domino (Sez. 2, n.29567 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276113 – 02, in cui si è affermato che «Si configura un’ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé
del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’innpossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale».
Il secondo motivo dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME e il terzo motivo del ricorso di COGNOME NOME sono infondati. Si tratta di censure reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. In particolare, con riguardo all’approfittamento delle condizioni di minorata difesa delle vittime, a pag.9 della sentenza si legge che gli imputati hanno approfittato della difficoltà delle persone anziane a comprendere di essere vittime di un inganno, data la loro naturale propensione a trattare con cortesia chi si presenti con modi educati o simuli la necessità di un aiuto. Tali motivazioni integrano la già compiuta motivazione offerta dalla sentenza di primo grado, che aveva già sottolineato come l’approfittamento dell’età anziana delle vittime fosse stata agevolato da indicazioni ingannevoli che le avevano rese particolarmente arrendevoli. Le conformi sentenze di merito hanno, pertanto, considerato senza automatismi valutativi la sussistenza della circostanza aggravante, in conformità ai criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 02; Sez. 5, n.4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741 – 01, in cui si è affermato che la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario).
Il terzo motivo del ricorso di COGNOME NOME e il quarto motivo del ricorso di COGNOME Corrado sono inammissibili in quanto aspecifici. I ricorrenti si limitano a reiterare analoga censura già sottoposta al giudic:e di appello senza confrontarsi con quanto indicato a pag.10 della sentenza, ove la Corte territoriale ha espressamente illustrato le ragioni per le quali la ricaduta nel reato di tali imputati dovesse ritenersi indice di assenza di resipiscenza, dunque di grave pericolosità sociale (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838 – 01).
Con riguardo al trattamento sanzionatorio la Corte ha accolto la censura relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, così modificando la pena. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che anche per tale profilo di censura risultano inammissibili
perché generici, è stata fornita espressa motivazione delle ragioni per le quali la pena per ciascuno dei reati satellite è stata determinata nella misura di sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa facendo riferimento alla pari gravità del reato di truffa rispetto a quella dei reati di furto, in linea con le recenti indicazioni del giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 novembre 2023