Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8616 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8616 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, non è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo del 18 gennaio 2024, che condannava COGNOME NOME per due reati di furto aggravati in concorso, ascritti ai capi 6) e 7), nei confronti di due anziane persone, nei confronti delle quali si qualificava come conoscente e, dopo averle invitate ad acquistare della frutta, sottraeva dai portafogli delle vittime, rispettivamente, la somma di euro 70,00 e di euro 40,00, approfittando del fatto che le vittime fossero impegnate, con le aggravanti della destrezza, della minorata difesa e della recidiva.
Contro l’anzidetta sentenza, l ‘ imputato propone ricorso, affidato a cinque motivi, sintetizzati ai sensi dell’art.171, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di omessa motivazione, in relazione a ll’art.61 n.5 , cod. pen.
La Corte d’appello , nel ritenere sussistente l’aggravante della minorata difesa , non avrebbe fatto corretta applicazione del principio giuridico espresso dalle Sezioni Unite, che richiede di valutare il ricorrere di situazioni che denotino particolare vulnerabilità dell’anziano soggetto passivo , da cui l’agente abbia consapevolmente tratto vantaggio, ovvero la scarsa lucidità o incapacità di orientarsi secondo criteri di normalità da parte della vittima, con conseguente agevolazione della condotta criminosa in suo danno.
Si duole del mancato confronto con le censure articolate nell’atto di appello , riguardo alla mostrata attenzione reattiva al fatto di reato e alla prontezza nel denunciare, a distanza di un ridottissimo arco temporale, e nel riconoscere gli autori della condotta criminosa, da parte delle vittime.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di omessa motivazione, in relazione al diniego dell’attenuante di c ui all’art.62 n.4, cod. pen. , che poteva essere riconosciuta tenuto conto del ridotto grado di offensività del l’evento dannoso , per il lievissimo pregiudizio patrimoniale cagionato , e dell’assenza di elementi da cui desumere tale pregiudizio in termini effettivi o potenziali più consistenti, al di là del modesto valore della res sottratta.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di omessa motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La decisione, che richiama i plurimi precedenti penali, che delineano una negativa personalità, sarebbe fondata su una clausola di stile, mentre non indica un elemento concreto né esplicita gli indici di gravità.
2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di omessa motivazione, in relazione all’aumento disposto a titolo di continuazione ai sensi dell’art.81, cpv. cod. pen.
2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di omessa motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Secondo l’ orientamento di questa Corte, che si intende qui ribadire, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all’età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, Di Guida, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 279302) e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U., Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 -01).
La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, ritiene che la circostanza aggravante in questione abbia natura oggettiva, e sia, pertanto, integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, del ricorrere di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell’agente (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276876; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 276871; Sez. 5, n. 14995 del 23/02/2005, Bordogna, Rv. 231359; Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, Alcamo, Rv. 230244).
Peraltro, ai fini dell’integrazione di essa, occorre sempre verificare caso per caso, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672), in coerenza con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, COGNOME, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267496).
2.1.1 Con riguardo all’età avanza ta della persona offesa, come evidenziato dalla Corte di legittimità, tale circostanza non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n.47186 del 22/10/2019, Rv.277780; Sez. 2, Sentenza n. 16017 del 14/03/2023, Rv. 284523 – 01).
2.2 La Corte d’appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità e da censure, rispondendo allo specifico motivo di gravame, ha ritenuto che, nel caso a mano, l ‘intero contesto fattuale e relazionale, in cui si sono svolti gli episodi, restituisce un quadro di oggettiva vulnerabilità delle persone offese, soggetti anziani (ultrasettantenni), avvicinati, mentre si trovavano soli sulla pubblica via, da individui sconosciuti o riconosciuti come conoscenti lontani, che si sono finti figli di amici o conoscenti, instaurando un approccio familiare rassicurante.
Nella specie, l ‘approfittamento non si è risolto in una mera constatazione passiva dello stato anagrafico delle persone offese, ma ha costituito parte integrante della strategia criminale, scientemente indirizzata verso soggetti anziani, soli e suggestionabili, che si sono subito lasciati coinvolgere nel dialogo e nella finta compravendita, a dimostrazione che alla età avanzata si accompagnasse una limitata lucidità e capacità difensiva, idonea a determinare una condizione di effettiva minorata difesa. La Corte di merito ha sottolineato che il semplice raggiro, attuato in pochi minuti, ha determinato la disponibilità delle persone offese ad aprire i portafogli e farsi sottrarre il denaro, quale indice dell’abbassamento del livello di attenzione e di insufficient e capacità di reazione, frutto di una condizione psicofisica fragile, tipica della terza età, ma, nella specie, a ccentuata dalle modalità scelte dall’imputato e dal correo, per selezionare, avvicinare e trarre in inganno le vittime.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2 n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615 -01).
3.2 Nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente assolto al l’onere motivazionale sul punto rispetto alle censure difensive, ed ha evidenziato il valore non irrisorio delle somme sottratte, avuto riguardo al contesto delle condotte, in cui il lucro , pur non modesto sul piano assoluto, costituiva l’esito diretto di una strategia fraudolenta, realizzata con raggiro e manipolazione in danno di soggetti anziani e soli.
La Corte territoriale ha, inoltre, considerato gli ulteriori effetti pregiudizievoli, comprensivi di un danno non solo economico ma anche morale, direttamente ricollegabili al reato, subito dalle vittime, attesa la natura plurioffensiva del delitto
de quo , e valorizzato il complessivo disvalore sociale della condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali, e le complessive ripercussioni che l’atto lesivo ha avuto sulla sfera soggettiva della persona offesa in quanto può farsi luogo all’applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez. U., Sentenza n. 42124 del 27/06/2024, COGNOME NOME, Rv. 287095 -02; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 – 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, NOME, Rv. 263434 – 01; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01).
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sul diniego delle circostanze attenuanti, che richiama non solo la presenza di numerosi precedenti penali specifici, ma anche la serialità delle condotte accertate, la mancanza di atteggiamento collaborativo o di resipiscenza, nonché l’assenza di elementi di segno positivo da valorizzare sia sul piano della personalità che della condotta processuale, sono, pertanto, incensurabili.
Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali, stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenuto congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall’art. 27 Cost. in modo da ragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che una cifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzione inflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la pena deve assicurare (Sez. 2,
n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244).
5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed attiene a valutazioni discrezionali della Corte di merito, congruamente motivate in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen. e, dunque, non sindacabili in sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
La doglianza si caratterizza, inoltre, per l’assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dalla Corte territoriale (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596), che, nella valutazione di congruità della pena applicata dal Tribunale, si riferisce, confrontandosi sul punto con il motivo di appello, all’aumento disposto a titolo di continuazione, ritenuto contenuto e ragionevole e non suscettibile di rideterminazione in senso più favorevole, in quanto proporzionato al disvalore del reato satellite e coerente con la vicinanza temporale, l’identità del modus operandi e il ridotto scarto di offensività tra i due episodi .
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, dal quale il Collegio non intende distaccarsi, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, Sentenza n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 21/11/2014, Rv. 262313 -01; Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 276870; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, COGNOME e altri, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016 – dep. 29/09/2017, COGNOME e altri, Rv. 271787; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264551; Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, COGNOME, Rv. 265141; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, COGNOME, Rv. 264993; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, COGNOME e altro, Rv. 250465; Sez. 3, n. 3034 del 26/09/1997, COGNOME, Rv. 209369 – 01). Si è chiarito, al riguardo, che anche questa operazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt.
132 e 133 cod. pen. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte di merito si rivela dunque ineccepibile.
Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Sul punto, il ricorso è certamente ammissibile, avendo uno specifico interesse il ricorrente a escludere la recidiva anche in forma equivalente, per gli effetti ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio, che la recidiva comporta. L’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altre circostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez. 5, Sentenza n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, Rv. 287671 -01).
6.1 Le sentenze di merito, in doppia conforme, danno ampiamente conto che la maggior capacità a delinquere e colpevolezza manifestata rispetto alle precedenti condanne per almeno quattro precedenti per reati della stessa indole, a breve distanza dalla precedente condanna, quale percorso omogeneo costante e ripetuto, che avrebbero giustificato anche la contestazione della recidiva reiterata, sono tali da far emergere una persistente inclinazione alla commissione di condotte analoghe a quelle contestate, nonché indici della personalità dell’imputato e della sua pericolosità sociale e dell’assenza di qualsiasi percorso di ravvedimento.
Il ragionamento risulta, quindi, conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità e calibrato ed esente da vizi logici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/12/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME