Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 03/10/1988
NOME nato il 15/06/1988
COGNOME nato il 08/10/1992
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi;
considerato che la Corte di appello ha disatteso la censura relativa all’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa sul concorrente rilievo della commissione del fatto (l’aggressione posta in essere da quattro soggetti ai danni di un’unica vittima, colpita con almeno trenta pugni e sei calci, che hanno prodotto lesioni tali da determinare il ricovero in prognosi riservata) in orario notturno, ciò che, a prescindere dalla presenza in loco di un efficiente impianto di illuminazione, ha favorito gli agenti, che hanno potuto contare sulla ridotta frequentazione dei luoghi, e della congiunta, ancorché non concomitante, azione di quattro persone ai danni di un’unica persona offesa;
che, hanno aggiunto i giudici di merito, la correttezza del superiore assunto è ulteriormente attestata dal fatto che gli agenti non hanno riportato, nell’occasione, lesioni di sorta e che gli accompagnatori della vittima non sono riusciti a ridurre a più miti consigli gli aggressori, che hanno proseguito nell’attività criminosa anche quando il malcapitato COGNOME giaceva inerme in terra;
che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello appare fedele al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 02);
che, al cospetto di una motivazione esente dai vizi logici e fedele alle risultanze istruttorie, i ricorrenti propongono obiezioni non idonee ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità, in quanto vedenti – in buona sostanza sull’assenza di contemporaneità dell’inflizione dei colpi da parte degli agenti, che si accanirono sulla vittima in successione e non all’unisono;
che la circostanza dedotta, invero, non esclude in alcun modo che gli odierni ricorrenti si siano giovati della possibilità di operare con maggiore tranquillità e senza temere l’intervento di terzi, connesso all’orario notturno, e che il tangibile e l’amplissimo divario numerico tra gli aggressori e l’aggredito ha senz’altro facilitato, in concreto, la consumazione del reato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2025.