Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10204 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10204 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce il vizio della motivazione di mancanza o, comunque, di insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe «in poche righe» dato atto dell’impossibilità determinare la pena nel minimo edittale;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone solo genericamente la carenza;
Ritenuto, peraltro, che la sentenza di primo grado, con valutazione non illogica condivisa dalla Corte di appello, ha ritenuto di determinare la pena in misura superiore al minimo edittale in ragione dell’intensità del dolo e della carica aggressiva manifestata dall’imputato nei confronti dei famigliari e delle forze dell’ordine intervenute in loco;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.