Minimo edittale e discrezionalità del giudice: i limiti del ricorso
La determinazione della pena e l’applicazione del minimo edittale rappresentano momenti cruciali del processo penale. Spesso i ricorrenti invocano la riduzione della sanzione al limite più basso previsto dalla legge, ma la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i limiti invalicabili di questo sindacato in sede di legittimità.
I fatti
Un soggetto condannato in secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione contestando la determinazione della pena inflitta. Il motivo principale del gravame riguardava la mancata applicazione del minimo edittale, ovvero la sanzione minima prevista dal legislatore per la fattispecie di reato contestata. Secondo la tesi difensiva, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente giustificato lo scostamento dal minimo legale, richiedendo quindi un intervento correttivo della Suprema Corte.
La decisione della Corte
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che la doglianza relativa alla mancata concessione del minimo edittale non è proponibile in sede di legittimità quando la sentenza impugnata appare logicamente motivata e priva di vizi manifesti. La decisione ha comportato, come conseguenza diretta dell’inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Il ruolo del giudice di merito
La sentenza chiarisce che spetta esclusivamente al giudice che analizza i fatti (giudice di merito) stabilire il quantum della pena. Questo processo non è arbitrario ma guidato da parametri normativi precisi che permettono di adattare la sanzione alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che la graduazione della sanzione penale, compresi gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze, rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso esaminato, l’onere argomentativo del giudice era stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Quando la motivazione è presente, coerente e aderente alle risultanze processuali, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del magistrato di merito, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
Il principio espresso conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ottenere una rideterminazione della pena basata su valutazioni di fatto. La richiesta del minimo edittale deve fondarsi su violazioni di legge o vizi motivazionali evidenti. Questa pronuncia evidenzia l’importanza di una strategia difensiva che analizzi preventivamente la tenuta logica della motivazione della sentenza di merito, poiché un ricorso privo di fondamento giuridico espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie accessorie.
Si può ricorrere in Cassazione solo per chiedere il minimo edittale?
No, la graduazione della pena è una scelta discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
Quali criteri usa il giudice per fissare la pena?
Il giudice segue i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile sulla pena?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7135 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7135 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione del minimo edittale di pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati ne artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026