Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAPODRISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO dì NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La 4^ Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15783 del 19/09/2023, annullava con rinvio (in relazione al trattamento sanzioNOMErio) la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 16/09/2022, che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 10/03/2021, aveva condanNOME NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli articoli 73-74 d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 7 mesi 7 e giorni 6 di reclusione.
Con sentenza dell’11/12/2023 la Corte di appello di Napoli condannava l’imputato alla pena di anni 7 mesi 7 e giorni 6 di reclusione, ritenendo insussistente l’attenuante di cui all’articolo 114 cod. pen…
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 114 cod. pen., punto della sentenza oggetto di annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l’art. 114 cod. pen. si applichi laddove l’apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell’ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, NOME COGNOME, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, COGNOME, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, COGNOME, RV. 152864).
In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091)
In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato le ragioni (del resto riportate in virgolettato nei motivi di appello) per le quali il ruolo del ricorrente non possa essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa, ancorando il diniego soprattutto in relazione alla effettuazione dell’attività di spaccio all’interno dell’esercizio commerciale gestito dall’imputato, nonchè alla frequenza di approvvigionamento dello stupefacente, motivazione in cui non è dato rinvenire profili di manifesta illogicità o contraddittorietà
Il ricorso, che si limita a generiche contestazioni, è pertanto aspecifico e va dichiarato inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,10 ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.