Minima Partecipazione: Quando un Ruolo Minore non Basta per lo Sconto di Pena
Nel diritto penale, la collaborazione tra più persone per la commissione di un reato solleva questioni complesse sulla responsabilità di ciascun individuo. Una delle figure più dibattute è l’attenuante della minima partecipazione, prevista dall’art. 114 del codice penale. Ma quando un contributo può essere considerato davvero ‘minimo’? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre chiarimenti fondamentali, sottolineando che un ruolo semplicemente meno importante rispetto ai complici non è sufficiente per ottenere una riduzione della pena. Analizziamo insieme la decisione.
Il Fatto: Concorso in Detenzione di Stupefacenti
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riconoscendo le attenuanti generiche, aveva condannato un soggetto per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti a una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 12.000 euro. L’imputato, non ritenendo giusta la valutazione del suo ruolo, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso e la Questione della Minima Partecipazione
L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione dell’art. 114 del codice penale. La difesa sosteneva che all’imputato non fosse stata riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione, nonostante il suo apporto all’azione criminale fosse stato, a suo dire, minimale. La tesi difensiva puntava a dimostrare che il suo coinvolgimento fosse stato talmente marginale da meritare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione e la nozione di minima partecipazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva correttamente e ampiamente motivato le ragioni per cui il contributo dell’imputato non poteva essere considerato minimo. I fatti accertati erano chiari: durante la perquisizione domiciliare, l’imputato aveva cercato attivamente di ostacolare le indagini, posizionandosi davanti all’armadio in cui era occultata la droga. Inoltre, all’interno dello stesso mobile erano stati trovati oggetti personali a lui riconducibili, a riprova della sua piena disponibilità del luogo e del suo coinvolgimento diretto.
Il Principio di Diritto Ribadito dalla Corte
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio giuridico consolidato: per l’applicazione dell’attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata dal correo rispetto a quella degli altri. È invece necessario che il contributo si concretizzi in un ruolo di rilevanza talmente marginale da risultare trascurabile nell’economia complessiva del piano criminoso. In altre parole, l’apporto deve essere così lieve da essere quasi irrilevante per la realizzazione del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra un ‘contributo minore’ e un ‘contributo minimo’. Un complice può avere un ruolo meno centrale di altri, ma se la sua azione è comunque funzionale e necessaria alla riuscita del reato, non può beneficiare dell’attenuante. Nel caso specifico, il comportamento dell’imputato non solo dimostrava la sua consapevolezza dell’attività illecita, ma costituiva anche un contributo attivo (il tentativo di occultamento) alla conservazione del corpo del reato. Questi elementi, uniti alla sua familiarità con il luogo di custodia dello stupefacente, delineano un quadro di pieno coinvolgimento, incompatibile con la nozione di marginalità richiesta dalla norma.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso nell’interpretazione dell’art. 114 c.p. La decisione serve da monito: per sperare in uno sconto di pena per minima partecipazione, non basta dimostrare di aver fatto meno degli altri, ma è indispensabile provare che il proprio apporto sia stato quasi un’inezia nell’intera vicenda criminale. La valutazione non è quantitativa, ma qualitativa, e tiene conto di ogni comportamento che riveli un’adesione non trascurabile al progetto illecito.
Avere un ruolo meno importante degli altri complici è sufficiente per ottenere l’attenuante della minima partecipazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che non basta una minore efficacia causale dell’attività prestata, ma è necessario che il contributo sia del tutto marginale e trascurabile nell’economia generale del reato.
Quali comportamenti dell’imputato hanno escluso l’applicazione dell’attenuante della minima partecipazione nel caso specifico?
La Corte ha ritenuto decisivi due elementi: il tentativo dell’imputato di eludere le indagini posizionandosi davanti all’armadio dove era nascosta la droga e il ritrovamento di suoi oggetti personali nello stesso armadio, a dimostrazione di un pieno coinvolgimento.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/05/1994
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, i rif della sentenza del Tribunale di Roma del 29.02.2024, riconcsciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena anche nei confro dgiatiiiegMihajCOGNOME in qualità di imputato in concorso, in anni 2 e nesi reclusione ed euro 12.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 co e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lament indo, un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in rel3zione mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo cc ito de satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza ir Ipugn (pag. 7 e 8). Il motivo proposto richiama “l’apporto minimale 311’azione realizzata”, laddove nella sentenza impugnata si dà ampiamente :onto de contributo concorsuale non certo minimo del Mihaj nella detenzi me dello stupefacente. La Corte territoriale ha infatti richiamato il compo tam assunto dall’imputato in occasione della perquisizione domiciliare ffettu dagli agenti operanti, rilevando che, nel corso dell’operazione, il Mil aj tentato di eludere le indagini, posizionandosi dinanzi all’armadio i cu occultata la droga; inoltre, all’interno del suddetto armadio er ino rinvenuti degli oggetti personali appartenenti al Mihakj. Detti leme considerati unitamente alla disponibilità dell’immobile, hanno corre :tame indotto la Corte territoriale a sostenere non solo il pieno coinvc lgi dell’imputato nella condotta delittuosa, ma anche il significativo c )ntr concorsuale da questi fornito. Va ribadito che, in tema di applicazi me d circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’ Id. cod.pen.,non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività pre dal correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessz ri contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da ri trascurabile nell’economia generale dell’ “iter” criminoso (Sez.6, n.34539 23/06/2021 Ud. (dep. 16/09/2021) Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254051).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proco ssuali e non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cass
delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 c Dd. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne nto d spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Ca
3sa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025.