Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3420 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3420 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 ottobre 2021, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva ritenuto NOME colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, consumato ai danni di un panificio sito in Alba Adriatica, in provincia di Teramo, nel quale l’imputato, ed il suo complice (la cui posizione era stata separata dalla Corte per la nullità degli atti conseguita alla mancata nomina di un interprete) erano penetrati in tempo di notte, irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che la prova del concorso del prevenuto nella condotta di sottrazione dell’incasso del panificio derivava dal fatto che anch’egli era stato sorpreso, immediatamente dopo l’accaduto, in possesso di una somma di denaro in contanti del tutto compatibile con quella rubata e mostrava, sulla mano, recentissimi graffi e tagli logicamente riconducibili all’effrazione della porta a vetri del panificio.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 203 e 235 cod. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla disposta espulsione dell’imputato a pena espiata.
Nell’atto di appello si era formulata la medesima censura, assumendo la non pericolosità sociale dell’imputato, doglianza a cui la Corte territoriale non aveva fornito risposta alcuna.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 114 cod. pen., ed il difetto di motivazione per non avere la Corte riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..
Era, invece, evidente come il contributo dell’imputato all’azione del complice fosse stato minimo. Anche su tale doglianza formulata in appello, la Corte distrettuale non aveva in alcun modo motivato.
Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato è inammissibile.
Il primo motivo, speso sulla mancata verifica della pericolosità sociale del prevenuto, posta a fondamento della misura di sicurezza applicata, è inammissibile per la sua genericità, derivata dal fatto che il correlativo motivo di appello era stato formulato in modo aspecifico, riportando le medesime censure sia in riferimento alla recidiva sia con riguardo, appunto, alla pericolosità sociale del reo, non consentendo così, alla Corte d’ appello, di discernere concretamente quale fosse la specifica doglianza in ordine al secondo aspetto.
E questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex plurimis Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione.
Il secondo motivo, sulla configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., è parimenti inammissibile per difetto di specificità (oltre che per essere interamente versato in fatto e, anche, manifestamente infondato) in quanto non affronta le ragioni esposte dalla Corte territoriale per desumere che l’imputato avesse pienamente concorso alla condotta di sottrazione dell’incasso del panificio, quantomeno forzandone la porta a vetri d’entrata, così dovendosi escludere, in capo all’imputato, la ricorrenza dell’ipotesi della minima partecipazione al fatto.
Si è, infatti, anche di recente, ricordato che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma il 4 novembre 2022.