Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42848 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA
COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli nord in data 20-12-2022 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di concorso in ra aggravata e lesioni personali.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: – mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riguardo alla omessa assoluzione dell’imputato per entrambi i capi d imputazione contestati; in particolare si deduceva che errato doveva ritenersi il ragionament del giudice di appello quanto alla identificazione dei supposti rapinatori che avrebbero viaggi a bordo degli scooter, trattandosi di soggetti, per conformazione ed abbigliamento, diversi
quelli descritti dalle persone offese; ed anche l’attribuzione al ricorrente del ruolo di conduc la Fiat Panda che si assumeva coinvolta nei fatti, doveva ritenersi altresì incerta;
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. in ragione del ruolo di mero autista svolto nella consumazione dei fatti, alla negazione de attenuanti generiche, ed alla determinazione della pena e degli aumenti per continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dal corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo con il quale si contesta l’affermazione di responsabilit del COGNOME, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche con nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, si quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazi struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo gr per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materia probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso pe cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tu le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservand che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito dalla individuazione dello ste quale conducente uno dei mezzi utilizzati per la rapina cui si è giunti in assenza di illo manifesta nonché soggetto titolare di utenza cellulare che aveva agganciato le celle poste a poca distanza dal luogo di consumazione dei fatti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto
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basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudi merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia complesso esauriente e plausibile.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e reiterativo; invero, quanto all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen., va ricordato come sia stat ripetutamente affermato che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di “palo” successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga (S 2, n. 21453 del 05/03/2019, Rv. 275817 – 01); e si è anche precisato come in tema di concorso di persone nel reato, l’attenuante della minima partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., è applicabile a colui che attende il complice alla guida di un’autovettura per portarlo in sal poiché egli facilita il compimento dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera svol correo, garantendone una rapida fuga dal luogo del commesso reato ed una quasi certa impunità (Sez. 1, n. 9458 del 20/06/1994, Rv. 199847 – 01). L’applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio dichiarare l’inammissibilità della doglianza stante che, il ruolo attribui ricorrente nella consumazione della rapina, è stato quello di conducente di uno dei mezzi utilizzat nella perpetrazione dei fatti.
Quanto agli ulteriori profili, la negazione delle attenuanti generiche è stata ricolleg compiutamente dai giudici di merito a plurimi aspetti della gravità dei fatti valutati in assenz qualsiasi illogicità mentre, la pena, anche nella misura dell’aumento per continuazione, appare determinata in prossimità ai minimi edittali.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. pro pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.