Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34294 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34294  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 15/4/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/4/2025, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia emessa il 6/5/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata ad NOME COGNOME, assorbita nel delitto di cui all’art. 452-quater cod. pen. la contravvenzione di cui agli artt. 7 e 8, d. Igs. 9 gennaio 2012, n. 4, ed egualmente disponeva, con diverso esito sanzionatorio, quanto a
NOME COGNOME, riqualificato il delitto contestato nella fattispecie di cui all’art. 452-bis cod. pen., in essa assorbita la citata contravvenzione.
Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi:
NOME COGNOME:
violazione di legge e vizio di motivazione per mancata derubricazione del reato di disastro ambientale nella fattispecie meno grave di inquinamento ambientale. Richiamati i caratteri delle due previsioni normative, oltre a giurisprudenza di legittimità, il ricorrente sostiene che la fattispecie di cui all’art. 452-bis cod. pen. si riferirebbe meglio al caso di specie, non caratterizzato da una gravità tale da determinare gli effetti del reato ex art. 452-quater cod. pen.
NOME COGNOME:
violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta al motivo di censura con il quale si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Richiamato per esteso il motivo di gravame, il ricorso evidenzia che le stesse sentenze di merito avrebbero collocato l’imputato in una mera frazione di una vicenda più ampia riferibile al solo fratello NOME, al quale il primo avrebbe offerto – peraltro in una sola occasione – un aiuto del tutto marginale e di mera presenza. Un tale comportamento integrerebbe l’attenuante in esame, come da giurisprudenza di legittimità che il ricorso menziona. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi risultano manifestamente infondati.
Con riguardo, innanzitutto, all’impugnazione proposta da NOME COGNOME, questa Corte osserva che l’unica censura è argomentata in termini di puro merito, perché fondata su dedotti esiti delle (pacifiche) condotte illecite tenute dall’imputato (pesca abusiva di datteri di mare), dai quali conseguirebbero effetti qualificabili nei termini dell’inquinamento ambientale, non del disastro ambientale (“Si ritiene che la fattispecie meno grave di inquinamento annbientale…si attagli meglio al caso di specie, di certo non caratterizzato da una gravità tale da determinare una grave irreversibile compromissione dell’ecosistema marino”).
4.1. Una simile prospettazione, tuttavia, risulta evidentemente irricevibile in sede di legittimità, perché fondata su un complessivo e generico “bilancio” degli elementi istruttori – peraltro, neppure menzionati nel ricorso (che non cita alcuna
deposizione testimoniale o alcun documento) – proprio della sola fase di merito e qui non rinnovabile.
4.2. La stessa prospettazione, peraltro, è priva di un qualunque confronto con la sentenza impugnata, che si è ampiamente (pagg. 6-10) pronunciata sul tema della riqualificazione del reato, sollevato con il gravame ed escluso dalla Corte di appello con plurime e adeguate considerazioni, senza ricevere neanche una menzione da parte del ricorrente; l’assoluta trascuratezza degli argomenti spesi dalla sentenza sul punto, pertanto, impone ulteriormente la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto al ricorso proposto da NOME COGNOME, che censura l’omessa motivazione quanto alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
5.1. La Corte di merito, infatti, dopo aver dato atto del profilo di censura in oggetto (pag. 5), lo ha implicitamente trattato all’interno dell’esame della prima doglianza, all’esito del quale ha compiuto proprio quella riqualificazione materia del precedente ricorso; tanto che, trattando proprio del terzo motivo di appello (quello qui in rilievo), la sentenza ha sottolineato che le relative questioni erano state già affrontate nel paragrafo concernente la posizione di NOME COGNOME quanto al motivo principale, “al quale è sufficiente fare rimando.”
5.2. Nel corpo di questa motivazione, in particolare, la sentenza ha sottolineato che il ricorrente – circostanza pacifica – aveva coadiuvato il fratello NOME nella pesca di Lithophaga Lithophaga nella sola occasione del 1° settembre 2023, “costituente solo una mera frazione della più articolata e grave condotta” riconosciuta a carico del coimputato. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, questa affermazione della Corte di appello non contiene affatto un implicito riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.: il Giudice di merito, infatti, si è limitato a circoscrivere temporalmente la condotta illecita tenuta da NOME COGNOME, l’ha distinta da quella realizzata dal fratello NOME e ne ha ricavato ragionate, congrue conclusioni in termini di qualificazione giuridica del fatto, in ragione delle sue conseguenze. Lo stesso Giudice del merito, tuttavia, ha riconosciuto un pieno ed effettivo concorso del ricorrente con riguardo alla medesima vicenda del 10 settembre 2023, al punto che l’imputato – fermato a bordo di un veicolo con il fratello, dopo la cattura abusiva degli esemplari – aveva subito offerto una giustificazione, sostenendo di averli lui acquistati da un soggetto che non conosceva.
5.2.1. Tale comportamento, dunque, è stato congruamente ritenuto insuscettibile di rientrare nell’alveo dell’art. 114 cod. pen.; come molte volte sostenuto da questa Corte, infatti, in tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod.
pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO del crimine commesso (per tutte, Sez. 4, n. 26525 del 7/6/2023, Malfarà, Rv. 284771).
5.3. La sentenza, pertanto, contiene adeguata motivazione sul punto, non riscontrandosi affatto la carenza argomentativa denunciata.
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
Il ConOgliere estensore