Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 81 cod. pen.; 3. Violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen. per non avere i giudici di merito irrogato una pena corrispondente al minimo edittale.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i giudici di merito hanno fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (diversa qualità della sostanza caduta in sequestro, rilevante quantitativo, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato, quanto agli aumenti determinati a titolo di continuazione “interna” che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, ed ove i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose omogenee, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 01).
Ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione del rilevante quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato, da cui erano ricavabili n.312 dosi di cocaina e n. 408 dosi di marijuana.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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