Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38816 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO di fiducia avverso la sentenza in data 30/11/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 novembre 2023 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione in data 16 dicembre 2021 del Giudice per l’udienza preliminare della medesima città, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, per la parte che in questa sede interessa, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di concorso in tentata estorsione (artt. 110, 56, 629, 61 n. 9, cod. pen.).
In estrema sintesi si contesta al COGNOME – in concorso con NOME COGNOME (la condanna della quale è divenuta irrevocabile in quanto non impugnata) – quale avvocato nonché assessore al Comune di Procida con deleghe al contenzioso, con minaccia consistita nel rappresentare a NOME COGNOME che, nel caso in cui questi non avesse provveduto all’immediato versamento a favore della COGNOME di 20.000 euro, quest’ultima avrebbe denunciato ai carabinieri i presunti abusi edilizi consumati dallo stesso COGNOME, aggiungendo che la COGNOME era “molto arrabbiata” per il fatto che il COGNOME non aveva evaso le sue precedenti pretese e che dunque avrebbe agito nei confronti di quest’ultimo “a trecentosessanta gradi”, facendo a tale riguardo pressioni sull’Agente di Polizia Locale del Comune di Procida affinché procedesse a controlli sul manufatto del COGNOME, in tal modo compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare a sé ed alla COGNOME un ingiusto profitto. Il reato è contestato come commesso in Procida nel dicembre 2019 ed accertato nel gennaio 2020.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore (AVV_NOTAIO) dell’imputato, deducendo:
2.1. Erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 629 cod. pen.).
Premette, al riguardo, la difesa del ricorrente che:
al momento in cui l’AVV_NOTAIO assunse dalla COGNOME l’incarico professionale, era già in atto tra le parti una accesa discussione avente ad oggetto, tra l’altro, il regolamento dei confini in vista della realizzazione da parte del COGNOME della ristrutturazione di una piccola unità rurale limitrofa alla proprietà della COGNOME per la quale il primo aveva già ottenuto il permesso a costruire;
come risulta da una informativa dei carabinieri e dal contenuto di conversazioni intercettate, vi era un forte astio tra le parti che trascendeva la problematica sopra descritta;
era il COGNOME che aveva interesse ad una rapida soluzione della vicenda;
vi era anche una bozza di scrittura privata tra il COGNOME e la COGNOME, avente ad oggetto una transazione in base alla quale la seconda avrebbe
consentito a che il primo aprisse nel muro a confine delle luci ingredienti in cambio del versamento della somma di 4.000 euro.
Ciò premesso, rileva parte ricorrente che la richiesta di denaro da parte della COGNOME e della quale l’AVV_NOTAIO riguardava il ristoro richiesto dalla prima a fronte delle iniziative edilizie del COGNOME il che escluderebbe che ci trovi in presenza di un profitto giuridicamente non tutelabile.
A ciò si aggiunge, prosegue parte ricorrente, che non appare ravvisabile nel comportamento del COGNOME, che agiva per conto della COGNOME e, quindi, senza perseguire un fine proprio, un atteggiamento minaccioso tenuto nei confronti del COGNOME come si evincerebbe sia dal contenuto di una raccomandata del 28 dicembre 2018, sia dal colloquio presso lo studio dell’odierno ricorrente del 3 dicembre 2018, sia dalla registrazione del contenuto di altro incontro, avvenuto sempre presso lo studio del legale in data 23 gennaio 2019.
La minaccia di adire le vie legali non potrebbe pertanto assurgere a minaccia di natura estorsiva.
Infine, da un lato, non si potrebbe neppure ipotizzare che l’odierno ricorrente abbia abusato della propria qualità e dei connessi poteri di assessore in quanto è stata la stessa Corte di appello ad escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 317 cod. pen. che era stato contestato in via alternativa e, dall’altro, la successiva rottura dei rapporti tra il COGNOME e la COGNOME sarebbe sintomatico della dissociazione del legale dalle future iniziative della cliente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen.
Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata è priva di un valido percorso argomentativo in riferimento al contestato concorso del COGNOME nel reato ipotizzato a carico della COGNOME, avendo il legale agito in base al mandato professionale conferitogli dalla cliente ed avendo compiuto attività perfettamente rientranti nell’attività difensiva.
A ciò si aggiunge – sempre secondo parte ricorrente – che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente invertito i canoni logici nell’interpretare il materiale probatorio acquisito che invece sarebbe dimostrativo non di una “strategia estorsiva” ma della esecuzione di un mandato professionale.
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2.3. Erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen.).
Attraverso il richiamo a principi enunciati in materia da questa Suprema Corte, rileva parte ricorrente come al più sarebbe configurabile nel caso in esame il reato di cui all’art. 393 cod. pen. non avendo il COGNOME agito per perseguire un proprio interesse consistente nel procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in tutte le sue prospettazioni non è fondato.
Giova, innanzitutto, rilevare che la Corte di appello, nel ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado pronunciata dal G.u.p. all’esito del giudizio abbreviato, ha prodotto una motivazione c.d. “rafforzata” adeguatamente analizzando la sentenza impugnata dal Pubblico Ministero ed evidenziando le carenze motivazionali della stessa legate ad un frammentario quanto incompleto esame delle risultanze processuali.
La stessa Corte territoriale ha, poi, con una valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimità, adeguatamente motivato circa l’attendibilità della persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, che ha reso dichiarazioni valutate come non caratterizzate da intenti speculativi, conformi e reiterate nel tempo oltre che coerenti, di fatto non smentite dalle ulteriori risultanze probatorie richiamate nella sentenza ed anzi confermate dal richiamo alle altre prove dichiarative emergenti dagli atti (v. dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO. NOME presente ad uno degli incontri con l’imputato allorquando fu formulata la richiesta estorsiva il quale ha anche riferito di aver ricevuto più telefonate dall’imputato che insisteva per ottenere dal COGNOME la risposta alla domanda di esborso di denari) oltre che dal contenuto delle conversazioni registrate.
A ciò si aggiunge che la motivazione della sentenza della Corte di appello non è certo “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
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In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
3. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto come concorso in tentata estorsione, sulla doverosa premessa che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – è del tutto irrilevante l’intervenuta (di fatto) esclusione dell contestazione alternativa formulata dal Pubblico Ministero riguardante la violazione degli artt. 56, 317 cod. pen., ritiene l’odierno Collegio che la stessa è da ritenersi corretta nel momento in cui la Corte territoriale ha comunque doverosamente valorizzato la forza intimidatoria esercitata dall’AVV_NOTAIO con il suo agire nei confronti del COGNOME avvalendosi anche del proprio ruolo di assessore al Comune di Procida con deleghe al contenzioso. E’ il caso del richiamo effettuato nella sentenza impugnata alle dichiarazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che – come ha ricordato la Corte di appello – ha riferito le pressioni ricevute dal COGNOME affinché fossero eseguiti controlli presso l’immobile del COGNOME in fase di ristrutturazione, fornendo quindi informazioni coerenti con quelle rese dalla persona offesa e ritenute indicative del comportamento “fortemente incalzante” mantenuto dall’odierno ricorrente nei confronti della stessa persona offesa.
Correttamente la Corte territoriale ha poi evidenziato come la condotta dell’odierno ricorrente ha ampiamente travalicato le ordinarie caratteristiche di tutela extraprocessuale della propria assistita NOME COGNOME avendo il COGNOME operato nella vicenda su due piani: «uno diretto verso la persona offesa tramite la prospettazione neppure velata di iniziative giudiziarie, in assenza di qualsiasi titolo per proporle, e, quindi, volte esclusivamente ad intralciare la prosecuzione dei lavori ed uno, connesso al primo, rivolto verso le opere di ristrutturazione della proprietà immobiliare, esercitando, quindi una attività che, complessivamente valutata, assume caratteri di intimidazione finalizzata a coartare la volontà della persona offesa al fine di ricavarne un profitto ingiusto, tramite l’imposizione della dazione illecita di 20mila euro».
Sotto questo secondo profilo è stato correttamente rimarcato dalla Corte di appello come l’odierno ricorrente, approfittando della sua veste di assessore comunale, si era recato più volte presso il RAGIONE_SOCIALE per sollecitare verifiche e controlli presso la proprietà dove COGNOME stava realizzando consistenti lavori di ristrutturazione e che da dette sollecitazioni ne conseguivano, nei primi giorni di marzo 2019 e come riferito dalla persona offesa, più attività da parte dei vigili che peraltro non portavano all’accertamento di alcuna irregolarità.
Non v’è chi non veda come dalla situazione descritta dal Giudici di merito ci si trovi in presenza di una condotta dell’odierno ricorrente caratterizzata dal duplice ruolo sopra descritto, indubbiamente caratterizzato da caratteristiche intimidatorie che palesemente esorbitano dal corretto esercizio di attività professionale finalizzata alla tutela di diritti della propria assistita.
Se, infatti, non v’è dubbio che la mera richiesta di una somma di denaro per chiudere in forma transattiva una controversia intercorrente tra le parti e la conseguente prospettazione, in caso di mancato accordo, di adire le vie legali è attività da ritenersi del tutto lecita e rientrante nei poteri professionali del difensore di una di esse, il caso in esame è tuttavia caratterizzato da ulteriori elementi che ne determinano l’illiceità:
innanzitutto, il requisito dell’ingiustizia del profitto legata – come ha evidenziato la Corte di appello – all’assenza di alcun titolo giuridico, neppure presuntivamente ritenuto, che sia collegabile alla pretesa di denaro fatta dal COGNOME per conto della COGNOME;
l’assenza – sempre evidenziata dalla Corte territoriale – di una proposta di transazione tra le parti non risultando prospettata alcuna concessione da parte della COGNOME al COGNOME;
l’unilateralità della richiesta di denaro in cambio della mancata proposizione di iniziative giudiziarie a loro volta finalizzate ad intralciare la prosecuzione dei lavori edili;
d) la stessa esosità della richiesta: si noti che parte ricorrente si limita a citare l’esistenza di una bozza di transazione relativa al versamento della somma di 4.000,00 euro, cifra comunque ben distante dai 20.000,00 euro richiesti e comunque non altrimenti giustificati.
Fatti ai quali si aggiunge la già più volte richiamata attività intimidatoria esercitata attraverso l’esercizio da parte dell’AVV_NOTAIO di poteri extraprofessionali.
Non va poi dimenticato che l’odierno ricorrente era certamente persona avveduta e la circostanza che fosse consapevole dell’impossibilità di attivazione di azioni giudiziarie finalizzate all’ottenimento della ingente somma di denaro
richiesta – il che esclude in radice la possibilità di invocata riqualificazione del fatt come violazione dell’art. 393 cod. pen. – emerge in modo evidente dal contenuto della frase pronunciata dal COGNOME nel corso dell’incontro del 23 gennaio 2019 (v. pag. 9 della sentenza impugnata): «COGNOME, la finiamo con questa storia, tu sei un imprenditore, la devi prendere come una tassa. Paghi questi soldi e ti puoi fare la tua bella casetta».
Corretto è poi il richiamo operato dalla Corte territoriale ai principi enunciati da questa Corte di legittimità in forza dei quali «In tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia» (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 256874). Del resto, è indubbio che una minaccia dall’esteriore apparenza di legalità, come quella di convenire in giudizio il soggetto passivo, formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma per coartare l’altrui volontà al fine di conseguire risultati non conformi a giustizia, può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 629 c.p., ov risulti l’ingiustizia o, come nel caso in esame, anche l’evidente iniquità del vantaggio economico perseguito.
Da ultimo deve rilevarsi come la Corte di appello ha risposto in maniera congrua e logica (v. pag. 11 della sentenza impugnata) anche alla questione riproposta in questa sede relativa al fatto che, secondo parte ricorrente, la successiva interruzione dei rapporti professionali del COGNOME con la COGNOME sarebbe elemento dimostrativo della dissociazione del legale dalle iniziative della cliente.
Al riguardo appare sufficiente osservare che la successiva interruzione del rapporto professionale tra il legale e la cliente non priva le azioni precedentemente compiute della loro intrinseca caratteristica di illiceità. Né potrebbe essere inteso come momento di esclusione nel concorso nel reato di tentata estorsione per il quale – è appena il caso di ricordarlo – la sentenza di condanna nei confronti della COGNOME è già divenuta irrevocabile, il fatto che l’illecito profitto del reat sarebbe stato conseguito solo dalla COGNOMECOGNOME COGNOME che si pensi che tutta la vicenda fu gestita dall’odierno imputato il quale sì agì in base al mandato professionale conferitogli dalla cliente ma in concreto operò per farle conseguire detto profitto compiendo attività esorbitanti la mera attività difensiva.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 settembre 2024.