Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato il DATA_NASCITA in Egitto
avverso la sentenza del 8/06/2023 della Corte di appello di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie degli avvocati NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché le conclusioni scritte del difensore della parte civile e la nota spese dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di giudizio di rinvio – a seguito di annullamento, per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, da parte della Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 23931 del 4 maggio 2022, della sentenza della Corte di appello
di Campobasso, che, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Larino, condannava COGNOME in relazione al reato di truffa aggravata – ha dichiarato COGNOME responsabile per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., originaria imputazione, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile.
Si contesta all’imputato – rappresentante sindacale dei soci della cooperativa RAGIONE_SOCIALE – di avere costretto NOME COGNOME – rappresentante legale della predetta cooperativa – a consegnargli la somma di 5.000,00 euro, così procurandosi un ingiusto profitto in suo danno, mediante la minaccia di non sottoscrivere il già intervenuto atto di conciliazione sindacale (in forza del quale i soci lavoratori rinunciavano ad alcuni stipendi arretrati e la cooperativa sociale si impegnava a preservare il mantenimento del contratto di lavoro), non depositandolo presso la RAGIONE_SOCIALE, per la apposizione della formula esecutiva, e di procedere con una vertenza sindacale nel caso in cui non avesse pagato.
2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 597, 648 e 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
La Corte di cassazione ha rilevato, d’ufficio, l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte del Giudice di appello, che aveva riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado. L’istituto della rinnovazione della prova dichiarativa è stato concepito quale strumento di garanzia per l’imputato in attuazione del giusto processo, ed è in tale prospettiva che va interpretato il disposto dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., che, quindi, non può trovare applicazione nel caso in cui si tratti di elemento non decisivo ai fini della decisione, oltre che pregiudizievole per il dichiarante.
La sentenza impugnata è viziata a seguito della violazione del divieto di reformatio in pejus. L’imputato era processato dal Tribunale di Larino con l’accusa di estorsione e veniva assolto perché il fatto non sussiste. La sentenza era impugnata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la Corte di appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello proposto, con sentenza del 6 maggio 2021, previa derubricazione della originaria contestazione in quella di truffa, condannava COGNOME alla pena di anni uno di reclusione da euro 400,00 di multa. La sentenza della Corte di appello veniva impugnata soltanto dall’ imputato con ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza del 21 giugno 2022, annullava la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso e rinviava alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. La Corte di appello, in sede di rinvio, poteva verificare esclusivamente se l’imputato doveva essere assolto oppure
rispondere del delitto di truffa aggravata, dal momento che, avverso detta qualificazione dei fatti, non era proposto alcun gravame da parte della Procura.
Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione.
Nei verbali di sommarie informazioni testimoniali, NOME non ha mai dichiarato di non avere gli originali dei verbali di conciliazione, nè che gli stessi non erano stati firmati dal conciliatore e neppure che i tre originali dei verbali di conciliazione sottoscritti da ogni lavoratore e da NOME erano stati trattenuti da COGNOME. Stesso dicasi per il Sindaco presente alla conciliazione. NOME ha dovuto accettare l’accordo con COGNOME per evitare la vertenza sindacale, ma detto accordo non può fare ritenere implicita una violenza o una minaccia che dagli atti processuali non emerge come tale, anche alla luce della circostanza che non vi sono ulteriori elementi rispetto alle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo non può trovare accoglimento.
2.1.0ccorre osservare che il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio nel caso in cui la sentenza di appello annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato contro una sentenza di condanna, mentre non opera nel caso in cui la sentenza annullata sia stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento (Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704). In tal caso, infatti, l’oggetto del giudizio di rinvio è rappresentato dalla sentenza di proscioglimento di primo grado “per come” appellata dal pubblico ministero, evenienza che si pone quale ontologica contradictio in adjiecto rispetto a qualsiasi divieto di reformatio in peius, proprio alla luce del principio di devoluzione (Sez. 2, n. 8124 del 15/02/2012, Colturi, Rv. 252482).
Nella fattispecie in esame, la sentenza assolutoria di primo grado era stata impugnata dal AVV_NOTAIO Generale e dalla parte civile, e la sentenza di secondo grado – poi annullata dalla Corte di Cassazione – aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato, riqualificando il fatto in termini di truff pertanto, la sentenza rescindente aveva disposto un nuovo giudizio, ripristinando i poteri cognitivi e valutativi del giudice del rinvio («la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Salerno che, previa rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa, valuterà il
complesso degli elementi di prova a disposizione per verificare la fondatezza delle impugnazioni proposte»).
2.2.Inconferenti appaiono le doglianze concernenti la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., disposta in adempimento del principio di diritto affermato proprio dalla sentenza rescindente.
Il giudice di rinvio, infatti, ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decision sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità (e su tali punti nessuna de parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di una modifica dell’interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità): invero, è ius receptum che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell’adempimento dell’obbligo della motivazione ed alla quaestio iuris così giudicata è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in ogni altro caso di annullamento (Sez.1, n.7963 del 15/01/2007, COGNOME, Rv. 236242; Sez.1, n.26274 del 6/05/2004, COGNOME, Rv. 228913).
Il secondo motivo è inammissibile perché propone una lettura alternativa degli elementi di fatto, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito, addirittura mediante richiami, arbitrariamente selezionati, del testimoniale, e senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata (in particolare, p. 7- 13).
La Corte di appello, invece, conformandosi ad orientamenti giurisprudenziali consolidati di legittimità, ha puntualmente evidenziato che:
per perfezionare il delitto di estorsione non è necessaria una minaccia esplicita, essendo sufficiente anche quella implicita ed indiretta (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117 – 01);
-può costituire una intimidazione illegittima anche una minaccia ammantata dalla parvenza esteriore di legalità, allorquando essa venga espressa non con la intenzione di esercitare un diritto ma allo scopo, come avvenuto nel caso in esame, di coartare l’altrui volontà per ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell’an e nel quantum (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014 Vasta, Rv. 261217 – 01).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che la pretesa di denaro avanzata da NOME era pacificamente indirizzata verso uno scopo del tutto estraneo al rapporto giuridico causale posto a fondamento del
procedimento conciliativo sindacale, in modo da essersi trasformata in uno strumento di attribuzione di un profitto ingiusto perché in alcun modo riferibile alla causa del negozio medesimo.
In altre parole, la minaccia di evitare problemi con il sindacato e di non sottoscrivere gli accordi già raggiunti in sede conciliativa più volte avanzata dall’imputato, ancorché tesa a realizzare un diritto astrattamente riconosciuto dall’ordinamento giuridico, è stata correttamente ritenuta contra ius nella misura in cui l’imputato, pur essendosi avvalso di un mezzo giuridicamente legittimo, lo ha strumentalizzato, utilizzandolo per ottenere uno scopo non consentito e un risultato patrimoniale non dovuto, ovvero per abusare di un diritto e soddisfare uno scopo personale non conforme a giustizia realizzando perciò solo un profitto ingiusto, perché indebito e coartato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L’imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14 marzo 2024.