Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1188 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1188 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
008
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 612 comma 2, cod. pen., commesso in data 6.1.2018 in Martinafranca.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta vizio motivazionale e violazione di legge, rispettivamente in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., sono inammissibili, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e poiché volti a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle f probatorie, secondo direttrici di censura estranee al sindacato di legittimità e avulse d pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto po fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quell adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/20 Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Ritenuto che il terzo e il quinto motivo di ricorso, con i quali si censurano la mancata configurazione dell’attenuante della provocazione e l’eccessiva dosimetria sanzionatoria, sono inammissibili, poiché, oltre che replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattes dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità comunque, manifestamente infondate, posto che:
la rivalutazione della sussistenza dell’attenuante richiesta è questione di fat adeguatamente motivata dal giudice d’appello e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre, il motivo è anche generico, proponendo una aspecifica sussistenza di condotte provocatorie, non meglio specificate, non potendo considerarsi tale l’asserito, malsano rapporto tra la persona offesa ed i figli di lei e dell’imputato, nel contesto d dissidi circa l’educazione dei quali erano sorte le minacce;
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con l conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n
5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851).
Nel caso di specie, oltre all’adeguata argomentazione sulla misura della pena, si è tenuto conto, altresì, della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., per tutte, Sez 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549).
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 99 c.p., è generico, perch formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pagg. 5 -6), con cui si è confermata l’applicazione all’imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, in linea con l’obbli argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838).
Vista la memoria con cui il ricorrente chiede che venga dichiarato il bis in idem, depositando decreto penale di condanna emesso il 17-20/7/2018 dal GIP presso il Tribunale di Taranto, in relazione alla richiesta di decreto penale per il medesimo reato ascritto al ricorrente, e rilevato che non vi è prova del passaggio in giudicato del decisione contenuta nel decreto penale suddetto, sicchè la richiesta non può trovare ingresso in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.