Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23213 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Terracina (Latina) in data DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data16.05.2023 dalla Corte di appello di Roma,
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 15 giugno 2021, con cui NOME COGNOME veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 338 cod.
pen. per avere minacciato, in un video pubblicato sul sito Youtube in data 12 marzo 2020, i componenti del RAGIONE_SOCIALE, per un torto asseritamente subito da parte dei giudici circa oltre venti anni prim rispetto al quale chiedeva il risarcimento del danno.
Awerso tale sentenza ha proposto ricorso il COGNOMECOGNOME COGNOME atto sottoscritto dal suo difensore, affidato a tre distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 338 cod. pen. per avere la Corte distrettuale ravvisato il r nonostante le minacce proferite fossero poco credibili e nonostante il contenuto dell’audio-video non fosse stato portato a conoscenza dei destinatari.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito erroneamente valutato la portata offensiva del video-messaggio che – per forma e contenuto ma anche per le condizioni di salute del ricorrente era privo di carica minatoria essendo riconducibile piuttosto ad una mera “goliardata”.
2.3. Con il terzo motivo, il difensore ha dedotto il vizio di motivazione pe avere i giudici negato i benefici di legge.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, d decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, essendo fondati il primo e secondo motivo.
1.1. Il devo/utum consiglia una sintetica ricognizione degli approdi interpretativi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costit del reato in contestazione.
Al proposito, si è ritenuto che, con la norma in contestazione, il legislato abbia inteso garantire l’effettivo funzionamento delle istituzioni democratich perseguendo, con una sorta di anticipazione di tutela, ogni tentativo, minatorio violento, finalizzato all’eterodirezione dell’organo politico, amministrativo giudiziario e/o dei suoi componenti. La ratio puniendi impone, dunque, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE idoneità RAGIONE_SOCIALE violenza e/o RAGIONE_SOCIALE minaccia, in tutte le l declinazioni, ad eliminare o ridurre apprezzabilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà. Non
richiede, invece, che l’impedimento o la turbativa si realizzino effettivamente. Analogamente, ai fini RAGIONE_SOCIALE consumazione del reato, non assume rilevanza reventuale resistenza alla minaccia del soggetto passivo ed è sufficiente che la condotta minatoria o violenta sia stata esternata anche solo alla presenza di un singolo componente dell’organo collegiale e non necessariamente alla presenza dell’organo collegiale riunito (ex multis, Sez. 6, n 2810 del 14.10.1994; Sez. 6, n.45506 del 27.4.2023). Con precipuo riferimento al thema relativo alla valutazione RAGIONE_SOCIALE “idoneità del comportamento e/o dell’atteggiamento intimidatorio” è ius receptum come la idoneità debba essere necessariamente rapportata alle concrete circostanze del fatto e, quindi, innanzitutto al contesto socio-ambientale in cui la condotta si realizza, di guisa che anche un comportamento o un atteggiamento che, in altri contesti, possano sembrare neutri ed indifferenti o costituire, ad esempio, una sollecitazione, per quanto deprecabile, in determinate circostanze possono invece assumere un significato fortemente minaccioso. (ex multis, Sez. 6, n 3828 del 4/11/2005, Rv 23285801).
Tale essendo le regulae iuris cui attenersi, si rileva come – nel caso in esame – il giudice di merito si sia solo in parte uniformato agli enunciati principi di diritto.
La Corte distrettuale – nel richiamare la trama motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata – aveva inferito la serietà RAGIONE_SOCIALE minaccia dal tenore esplicito delle parole minacciose, dalla finvasività del mezzo di comunicazione, dalla evocazione di soggetti di elevato spessore criminale, dal richiamo a pregresse esperienze militari e dal riferimento ad una vicenda realmente accaduta (sent. pagg. 3 e 4).
2.1. Ritiene, purtuttavia, il Collegio che detti elementi abbiano un valore neutro, vieppiù al cospetto di un profluvio di parole, assai vaghe e indeterminate, e di una teatralità evocativa di farneticazione, piuttosto che espressione di una vera e propria intimidazione.
La insufficienza degli elementi enunciati dal giudice di merito ai fini RAGIONE_SOCIALE formulazione del giudizio di serietà RAGIONE_SOCIALE minaccia si traduce nel denunciato vulnus motivazionale, sì da richiedere un nuovo giudizio sul punto per l’eventuale indicazione ed apprezzamento di ulteriori e concreti elementi da cui inferire la idoneità RAGIONE_SOCIALE minaccia ex art. 338 cod. pen.
3.- Fondato è altresì il motivo relativo alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, contestata e ritenuta nelle forme del delitto consumato, ma
da ricondurre, secondo il difensore, nella ipotesi del tentativo ex art. 56 c pen.
La Corte distrettuale- benché sollecitata a scrutinare la dedotta quaestio iuns -è rimasta completamente silente, associando alle modalità di comunicazione del messaggio, oggettivamente invasive, la sicura conoscenza dello stesso in capo all’organo collegiale del RAGIONE_SOCIALE e/o ai suoi componenti.
Il sillogismo, tuttavia, non convince. Nella ipotesi in cui il reato sia st commesso mediante un «processo esecutivo frazionabile», come quando la minaccia non sia stata esternata alla presenza del destinatario ma sia stata al stesso veicolata in modo indiretto, è necessario accertare – per stabilire l’es inquadramento nella fattispecie del delitto consumato e/o del delitto tentato- s la minaccia sia venuta o meno a conoscenza del soggetto passivo. Nella seconda ipotesi, il reato rimane confinato allo stadio del tentativo punibile (ex multis, S 6, n 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 01).
3.1. Nel caso in esame, dalla ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALE vicenda sub iudice, operata dai giudici di merito, non è emerso che il COGNOME COGNOME esternato il suo pensiero al cospetto dei Magistrati interessati, avendo lo stesso diffuso messaggio per il tramite del social network YOUTUBE. Ora, per quanto il canale di comunicazione abbia assicurato una veicolazione in tempo reale e altamente diffusiva del messaggio, non può la descritta modalità comunicativa assicurare eo ipso la sicura ed immediata conoscenza del propalato in capo ai diretti interessati. Le concrete “modalità di comunicazione” imponevano al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il messaggio audio-video postato dal ricorrente fosse stato veicolato e fosse effettivamente entrato nel patrimoni cognitivo dei soggetti passivi
I motivi di ricorso relativi alla mancata concessione dei benefici di legge restano assorbiti dovendosi procedere ad un nuovo giudizio.
Per le ragioni esposte, si impone dunque l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza con rinvio per nuovo giudizio perché sia accertata la idoneità RAGIONE_SOCIALE minaccia e, i caso di valutazione positiva, sia verificata l’effettiva conoscenza del contenu del messaggio minatorio in capo all’organo collegiale del RAGIONE_SOCIALE o quantomeno di uno dei suoi componenti, ai fini RAGIONE_SOCIALE esatta qualificazione giuridica, in termini delitto consumato e/o tentato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma.
Così deciso il 22 maggio 2024
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Il AVV_NOTAIO estensore