Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28877 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28877 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte di Appello di L’Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– Relatore –
Sent. n. sez. 1112/2025
UP – 10/07/2025
R.G.N. 17065/2025
2.2. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver escluso la pericolosità della sostanza hanno ritenuto accertata una minaccia estorsiva in considerazione di una generica ‘inidoneità della sostanza’ (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) all’impiego in preparazioni farmaceutiche in campo oftalmico, senza specificare in alcun modo in cosa consistesse tale inidoneità. In particolare, i giudici di appello avrebbero affermato, in maniera del tutto apodittica, la sussistenza di un pericolo concreto di ‘ compromissione della salute degli utenti finali dei preparati nei quali fosse stata impiegata ‘ (vedi pag. 26 del ricorso).
2.6. ¨ stato sostenuto, infine, che la minaccia prospettata dall’imputato di danneggiare l’immagine della persona offesa sarebbe del tutto ipotetica ed eventuale ed in ogni caso prescinderebbe totalmente dalla volontà del Di COGNOME.
in un mercato da essa pressochØ monopolizzato.
Elementi, questi, che – secondo il ricorrente – non sarebbero stati oggetto di adeguato scrutinio da parte della Corte di merito, la quale avrebbe omesso di motivare in ordine alla concreta efficacia intimidatoria della condotta contestata.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erroneità degli artt. 56, 629 e 640 cod. pen. nonchØ contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa.
La Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’invocata riqualificazione in considerazione del fatto che il male ingiusto non sarebbe stato indicato come ‘certo’ ma prospettato in termini meramente congetturali.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità del reato di tentata estorsione.
La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare l’eventuale sussistenza degli indici attestanti la tenuità del fatto (estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa, assenza di profili organizzativi) con conseguente illegalità della pena irrogata.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, travisando lo specifico motivo di appello, avrebbe ignorato gli elementi logico-fattuali attestanti il comportamento collaborativo dell’imputato (immediata consegna di quanto cercato dagli investigatori in sede di perquisizione, mancata nomina di un consulente di parte, spontanea sottoposizione ad esame, definizione del giudizio mediante rito abbreviato) e la conseguente necessità di mitigazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I primi due motivi di ricorso sono fondati.
1.1. Stante la complessità della vicenda oggetto di giudizio conviene sintetizzare, in esordio, i fatti posti a fondamento della decisione oggetto di impugnazione:
Nel mese di luglio 2019, NOME COGNOME -titolare di una impresa attiva nel settore dell’ingegneria meccanica, contattava la società tedesca RAGIONE_SOCIALE offrendo in vendita una tonnellata di perfluorohexyoctan (nome commerciale F6H8), sostanza prodotta dalla società RAGIONE_SOCIALE e messa in commercio dalla curatela del fallimento di tale compagine societaria;
La RAGIONE_SOCIALE, multinazionale attiva nel settore della farmaceutica, si manifestava interessata all’offerta in quanto solita utilizzare tale sostanza per la produzione del collirio denominato Nova Tears;
Con mail del 26 luglio 2019 la RAGIONE_SOCIALE chiedeva, pertanto, al Di COGNOME di precisare il prezzo richiesto per la vendita del prodotto nonchØ i numeri identificativi dei fusti ed i relativi certificati di analisi;
Con comunicazioni del 01 agosto nonchØ dell’11 e del 17 ottobre 2019, la società tedesca rifiutava l’offerta del COGNOME in considerazione del fatto che alcuni dei barili di TARGA_VEICOLO non rispettavano gli standard di qualità e sicurezza richiesti per l’impiego nella produzione di colliri destinati ad uso umano mentre altri barili non avevano completato il processo di produzione. Di conseguenza la società farmaceutica invitava il ricorrente a non evocare il marchio RAGIONE_SOCIALE in tale contesto commerciale e ad interrompere la commercializzazione della sostanza prodotta dalla Miteni;
In data 18 ottobre 2019 la compagine tedesca segnalava al curatore fallimentare della
Miteni che la sostanza in questione era stata prodotta dalla Miteni su licenza di RAGIONE_SOCIALE e che, di conseguenza, il perfluorohexyoctan non poteva essere venduto senza il consenso della predetta società farmaceutica;
Il curatore fallimentare della Miteni, a seguito di apposita istruttoria, respingeva la richiesta della RAGIONE_SOCIALE, ribadendo la legittimità della vendita del lotto di TARGA_VEICOLO;
Il ricorrente, in data 21 ottobre 2019, inviava alla Novaliq una mail del seguente tenore ‘ siamo consapevoli di avere a che fare con una sostanza che potrebbe essere pericolosa se utilizzata nel modo sbagliato…comunque sia non stiamo associando il suddetto TARGA_VEICOLO a Novaliq. Molti dei nostri interlocutori fanno in automatico questa associazione. Questo Ł il motivo per cui abbiamo cercato di convincervi ad allontanare questa sostanza dal mercato. Immaginate se dovesse essere usata sull’occhio umano per altro scopo e causare danni gravi? Qualcuno potrebbe fare un’associazione tra quel catastrofico evento e il marchio RAGIONE_SOCIALE? Crediamo che ciò possa accadere perchØ il vostro marchio Ł ovunque sui documenti e anche sui fusti…il tentativo criminale di utilizzare lo stesso prodotto ad un prezzo piø basso potrebbe condurre ad una situazione molto negativa. Scommettiamo che il progetto e la reputazione di RAGIONE_SOCIALE sarebbero distrutti in un attimo ?’, comunicazione che non sortiva effetto alcuno;
Il perito NOME COGNOME nominato in sede di incidente probatorio, ha accertato che i fusti di F6H8 da lui sottoposti ad accertamento tecnico presentavano un contenuto valido ad uso farmaceutico, previo riprocessamento industriale effettuato da una ditta specializzata.
1.2. La motivazione Ł manifestamente illogica e contraddittoria in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione senza tenere conto dell’accertata utilizzabilità a fini industriale della sostanza chimica offerta dal ricorrente alla persona offesa nonchØ della circostanza, evidenziata dagli stessi giudici di appello, che l’eventuale danno all’immagine della società RAGIONE_SOCIALE, prospettato nella mail inviata dal Di COGNOME, si sarebbe potuto verificare esclusivamente in caso di comportamenti illeciti da parte di terzi in alcun modo collegati all’imputato.
Deve essere ribadito, in proposito, che la minaccia penalmente rilevante, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen., deve consistere in una prospettazione concreta, attuale e verosimile di un male ingiusto, il cui verificarsi Ł riferibile causalmente alla sfera di controllo o di intervento dell’agente (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362 – 01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 11790 de l12/03/2025, COGNOME, non massimata).
Di conseguenza non integra il delitto di estorsione la condotta dell’agente che si limiti a rappresentare un rischio ipotetico o futuribile, non causalmente riconducibile alla sua sfera di azione e privo di una componente attiva o passiva attuabile da parte dell’autore della minaccia.
Il male prospettato, inoltre, deve essere idoneo a porre la persona offesa nell’alternativa ineluttabile di aderire alla pretesa formulata dall’agente o di incorrere nel danno minacciato, in un contesto relazionale in cui il timore dell’evento pregiudizievole si configura come ragionevolmente fondato, verosimilmente derivante dalla condotta dell’estortore e, quindi, non meramente ipotetico ed eventuale.
In altri termini, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di estorsione Ł la percezione da parte del soggetto passivo di un nesso logico causale tra la propria scelta comportamentale ed il pregiudizio minacciato, la cui verificazione deve
risultare ragionevolmente attendibile in ragione della posizione, del ruolo e del comportamento dell’agente. La minaccia, pertanto, non può consistere in un’affermazione astratta o in una mera illazione, ma deve essere tale da far ragionevolmente ritenere alla persona offesa che l’agente sia nella condizione di arrecare il male prospettato o di evitare che esso si verifichi, qualora la vittima non soddisfi la pretesa dell’estortore.
1.3. Nel caso di specie, la stessa ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici di merito dimostra che il male prospettato dal COGNOME (compromissione della credibilità commerciale della società RAGIONE_SOCIALE non era riconducibile a condotte commissive od omissive del ricorrente ma ad una serie di eventi del tutto indipendenti dalla volontà dell’imputato.
In particolare, il contenuto della mail del 21 ottobre 2019 – nel quale si paventava un possibile danno per l’immagine della società RAGIONE_SOCIALE – si fondava su una sequenza meramente ipotetica e aleatoria di eventi, del tutto svincolati dalla volontà del ricorrente, e subordinati alla verificazione di fattori estranei al suo ambito operativo quali: l’effettivo acquisto da parte di terzi dei fusti contenenti TARGA_VEICOLO posti in vendita dal curatore fallimentare della società Miteni; l’uso improprio del prodotto da parte di tali acquirenti, mediante impiego non conforme alle norme igienico-sanitarie e senza il prescritto processamento, con conseguente potenziale insorgenza di effetti lesivi per la salute degli utilizzatori finali; l’attribuzione, da parte del mercato e dei mezzi di comunicazione, di tali effetti lesivi alla società RAGIONE_SOCIALE pur in assenza di un suo coinvolgimento materiale nella catena di distribuzione.
Si tratta, dunque, di uno sviluppo eziologico del tutto aleatorio, che si fonda sull’asserita e astratta possibilità che soggetti terzi, in violazione delle norme sanitarie e contrattuali, pongano in commercio un prodotto non idoneo, e che ciò determini un pregiudizio reputazionale per un operatore estraneo alla filiera illecita.
La ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione dei giudici di merito Ł, quindi, fondata su una concatenazione di eventi del tutto eventuale, subordinata a comportamenti futuri di soggetti autonomi e priva di qualsiasi margine di effettiva riferibilità al Di COGNOME, con conseguente manifesta illogicità della motivazione.
In conclusione, deve essere affermato che il pericolo paventato dal ricorrente non appare nØ attuale, nØ concreto, nØ riferibile all’effettiva capacità d’azione dello stesso, risolvendosi in una mera rappresentazione ipotetica di uno scenario eventuale, la cui realizzazione dipende da fattori del tutto estranei alla sua condotta e da meccanismi reputazionali non controllabili con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.
In particolare, la condotta contestata al COGNOME non integra il paradigma della ‘minaccia’ penalmente rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen., mancando l’attualità e concretezza del male prospettato, la sua riferibilità causale, anche solo indiretta, alla sfera di azione dell’agente nonchØ la sua idoneità oggettiva a coartare la volontà negoziale della persona offesa. Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste.
I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei due motivi di ricorso in tema di sussistenza del reato di tentata estorsione.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste.
Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME