Minaccia individuabile: quando la vittima non è nominata ma il reato esiste
Il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del Codice Penale, tutela la libertà morale dell’individuo. Ma cosa succede quando le parole minatorie non sono rivolte a una persona specifica e nominata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sul concetto di minaccia individuabile, confermando che per la sussistenza del reato non è necessario che il destinatario sia esplicitamente menzionato, ma è sufficiente che sia identificabile attraverso il contesto. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, che aveva diffuso un video contenente espressioni minatorie. In primo grado, il Tribunale lo aveva assolto, ritenendo che i destinatari delle minacce non fossero stati sufficientemente identificati. Tuttavia, la Corte d’Appello, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva ribaltato la decisione, condannando l’imputato per il reato di minaccia aggravata.
Contro questa sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un unico motivo: la violazione di legge riguardo alla sussistenza del reato. Secondo la difesa, mancava un elemento essenziale, ovvero l’identificazione certa delle persone offese.
Il Principio della Minaccia Individuabile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come l’argomentazione della difesa si ponesse in palese contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha ribadito un principio cardine: «per la configurabilità del reato di minaccia è necessario che il destinatario della stessa sia individuato o individuabile». Non è quindi richiesta l’indicazione nominativa del soggetto passivo, ma è sufficiente che questi possa essere identificato in modo certo e inequivocabile attraverso altri elementi.
Le Motivazioni
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente applicato questo principio. Le motivazioni della decisione si fondano su un’analisi logica del contesto in cui le minacce erano state proferite. L’imputato si trovava agli arresti domiciliari, una condizione che implica controlli periodici da parte delle forze dell’ordine. Le espressioni pronunciate nel video, lette alla luce di questa specifica circostanza, rendevano i destinatari delle minacce certamente identificabili nei pubblici ufficiali incaricati di tali controlli.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso che il Giudice d’Appello non era incorso in alcuna violazione di legge, ma aveva fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici. Il ricorso, basato su una prospettazione contraria a principi giuridici consolidati, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un importante principio di diritto penale: la tutela della libertà morale non si ferma di fronte a minacce velate o generiche, quando il contesto fattuale permette di risalire con certezza alla vittima. La condizione di “individuabilità” del soggetto passivo diventa l’elemento chiave per accertare la sussistenza del reato. La decisione serve da monito: anche senza fare nomi, le minacce dirette a persone facilmente identificabili per il loro ruolo o per la situazione specifica (come le forze dell’ordine in servizio di controllo) costituiscono un reato pienamente configurabile e perseguibile.
È necessario nominare esplicitamente una persona perché si configuri il reato di minaccia?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il destinatario della minaccia sia “individuato o individuabile” in base al contesto e alle circostanze del fatto.
Quando una persona si considera “individuabile” ai fini del reato di minaccia?
Una persona si considera individuabile quando, anche se non nominata, le circostanze concrete (come in questo caso lo stato di detenzione domiciliare e i relativi controlli di polizia) permettono di identificare con certezza chi siano i destinatari della minaccia.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su un’interpretazione della legge già smentita dalla giurisprudenza consolidata?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che 121~ NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, che ha riformato quella assolutoria del Tribunale di Campobasso su appello del Pubblico ministero e condannato il ricorrente alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per il delitto di minaccia aggravata;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 15 settembre 2025, con la quale si chiede la trasmissione alla Sezione competente, data l’ammissibilità del ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato previsto dall’art. 612 cod. peri, in quanto i destinatari della minaccia non erano individuabili – è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi ermeneut elaborati da questa Corte, secondo cui «per la configurabilità del reato di minaccia è necessario che il destinatario della stessa sia individuato o individuabile» (Sez. 5, n. 40269 del 16/06/2016, COGNOME, Rv. 268082 – 01; Sez. 5, n. 46472 del 22/04/2014, COGNOME, Rv. 261026 – 01). Nel caso di specie, data la condizione di detenuto domiciliare del ricorrente, soggetto a controlli di
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polizia e date le espressioni pronunciate nel video, i destinatari erano certamente identificabili nei pubblici ufficiali incaricati del successivo controllo di COGNOME, come emerge dalla motivazione impugnata (fol. 4). Il Giudice di appello non è quindi incorso in alcuna violazione di legge, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il consigliere estensore
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