Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6876 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NATO A MARSALA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 11/09/2023, per quanto qui di interesse, ha confermato l’ordinanza GLYPH del G.i.p. del Tribunale di Marsala del 25/07/2023 che ha applicato al NOME la misura della custodia cautelare in carcere per l’episodio di estorsione tentata allo stesso ascritta.
Avverso la predetta ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, oltre che mancanza e manifesta
contraddittorietà della motivazione quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato, avendo la persona offesa accettato spontaneamente e senza alcuna costrizione la proposta lavorativa. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la qualificazione giuridica del fatto, oltre che l’insussistenza dello stesso; l’eventuale minaccia non avrebbe recato alcun danno alla persona offesa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici, oltre che manifestamente infondati. In via preliminare giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione GLYPH di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).
Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva quanto alla ricorrenza sia quanto alla provvista indiziaria, caratterizzata da evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata per estorsione tentata in danno del Merlino, al fine di imporre la propria presenza, insieme a persone di sua fiducia, al fine di esercitare la attività di sorveglianza del RAGIONE_SOCIALE foo festiva! a Marsala. Il Tribunale del riesame ha tratto, conformemente alle motivazioni dell’ordinanza genetica, conclusioni chiare derivanti dalle particolari modalità di commissione del reato, dalla chiara volontà di imporsi in modo evidentemente minaccioso nel contesto imprenditoriale riferibile al festival in corso, in assenza di qualsiasi competenza o accordo contrattuale tra le parti, contrariamente a quanto di fatto sostenuto dalla difesa (Sez. 2 , n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia Rv. 278998-01).
La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della amplia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione ad una consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in mere petizioni di principio, senza alcun richiamo al cospicuo materiale oggetto di indagine. Il Tribunale nella propria motivazione ha correttamente applicato il principio di diritto, correttamente richiamato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in relazione al caso in esame, secondo il quale la minaccia
costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, COGNOME, Rv. 254797-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117-01), sicché anche una richiesta formalmente priva di contenuto minatorio può veicolare una netta e ben percepibile carica intimidatoria ove diretta a soggetti che vivono o comunque operano in contesti sottoposti al controllo di gruppi criminali mafiosi e proveniente da membri degli stessi, come nel caso in esame, anche attesa la chiara connotazione della azione resa dal Tribunale, che richiamava la circostanza di portata assai rilevante relativa all’essere il NOME sottoposto alla misura dell sorveglianza speciale. Tali elementi rendono evidente altresì la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, del tutto generico nella sua articolazione, in ordine all’erronea qualificazione giuridica della condotta imputata. Anche in questo caso il ricorrente si limita ad una critica astratta in assenza di confronto con le logiche argomentazioni, che non si prestano a censura in questa sede, spese dal Tribunale nel ricostruire ampiamente portata ed intenzionalità caratterizzante la condotta imputata (pag.7 e seg.)
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc.pen.
Così deciso il 12 gennaio 2024.