Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
MELE
lette le conclusioni del difensore del NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 26/10/2023, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME e ha confermato l’ordinanza depositata dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce del 06/10/2023, che aveva applicato al NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e art. 629 cod. pen. (capo a), nonché artt. 110, 81, 56, 629 cod. pen. (capo b).
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.; ricorre un evidente vizio della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti la misura ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. Le considerazioni difensive non sono state in alcun modo scrutinate, essendosi il Tribunale limitato ad una mera sintesi del provvedimento genetico; erano state tenute in considerazione esclusivamente le querele delle persone offese, senza valutare il contesto nel quale la condotta imputata è maturata. La difesa ha osservato che non è stata in alcun modo presa in considerazione la relazione del consulente tecnico di parte, con richiamo ad una serie di messaggi, che smentiscono senza alcun dubbio la versione resa dalla persona offesa. La difesa ha provato senza alcun dubbio c:he le auto che erano state contravvenzionate erano da riferire alla persona offesa NOME, era stato lui a condurle e non era stata esplicitata nei suoi confronti alcuna minaccia e conseguente costrizione. La richiesta del NOME era legittima e non meramente pretestuosa. Manca qualsiasi considerazione da parte del Tribunale del contesto familiare e del particolare momento storico che aveva portato allo scontro tra il NOME e il NOME. Anche quanto all’episodio del bar non ricorreva alcuna pretesa estorsiva, essendosi il ricorrente semplicemente premurato di mantenere un adeguato mantenimento per la nipotina appena nata. Il NOME non aveva alcuna mira personale sul bar e voleva solo garantire l’adeguato mantenimento di sua figlia e sua nipote e, dunque, agiva nell’esercizio di un proprio diritto, nella ragionevole opinione della sua esistenza. In particolare, quanto all’episodio del bar, il Tribunale aveva omesso di considerare che NOME
NOME era sopraggiunto presso il bar circa dieci minuti dopo l’azione aggressiva posta in essere dal fratello e, conseguentemente, questa condotta non poteva essergli imputata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo del tutto generico, oltre che manifestamente infondato. In via preliminare giova ribadire GLYPH il GLYPH costante GLYPH principio GLYPH che GLYPH chiarisce GLYPH come GLYPH in GLYPH tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/0672019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. E, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).
Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva sia quanto alla ricorrenza sia della provvista indiziaria, caratterizzata da evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata per estorsione consumata e tentata in danno del NOME, al fine di risolvere, con proprio ingiusto vantaggio, una serie di questioni parafamiliari. Il Tribunale del riesame ha tratto, conformemente alle motivazioni dell’ordinanza genetica, conclusioni chiare, derivanti dalle particolari modalità di commissione del reato, oltre che dalla chiara volontà di imporsi in modo evidentemente minaccioso nel contesto analizzato, senza che le allegazioni della difesa siano state effettivamente utili ad una reale e possibile ricostruzione alternativa.
La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della amplia, logica e persuasiva, motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione ad una consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in mere petizioni di principio, senza alcun richiamo al cospicuo materiale oggetto di indagine.
Il Tribunale, nella propria motivazione, ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo il quale la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, COGNOME, Rv. 254797-01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. 247117-01), sicché anche una richiesta formalmente articolata in un contesto di scontro familiare può, comunque, veicolare una netta e ben percepibile carica intimidatoria, in assenza di qualsiasi valido diritto da esercitare o tutelare. Tali elementi rendono evidente, altresì, la manifesta infondatezza dell’ulteriore censura, del tutto generica nella sua articolazione, in ordine all’erronea qualificazione giuridica della condotta imputata. Anche in questo caso il ricorrente si limita ad una critica astratta in assenza di confronto con le logiche argomentazioni, che non si prestano a censura in questa sede, spese dal Tribunale nel ricostruire ampiamente portata ed intenzionalità caratterizzante le condotte imputate, in alcun modo inquadrabili, per la violenza che le ha caratterizzate e per la ragione che aveva portato il ricorrente ad agire, nell’esercizio arbitrario di un diritto, proprio perché poste in essere a seguito di contrasti sorti a causa della scoperta del tradimento della compagna del ricorrente proprio con la persona offesa, nonostante questi fosse, apparentemente, legato sentimentalmente alla figlia del NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 febbraio 2024.