Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41147 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (cui 06qr6v1) nato a (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale ed il rigetto, nel resto, del ricorso; letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza in data 15/07/2024 del Tribunale di Ancona, escludendo le aggravanti di cui all’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. e dell’art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena per i reati di truffa e di estorsione nella misura di anni due di reclusione. Veniva confermata l’espulsione ai sensi dell’art. 235 cod. pen..
Deduce:
1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione al capo A), per avere ritenuto sussistente il reato di estorsione nonostante l’assenza di minaccia e in presenza di un’offerta spontanea di denaro da parte della persona offesa, per ottenere la restituzione del telefono sottratto.
La difesa censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di estorsione valorizzando: a) il timore della persona offesa di non riottenere il telefono; b) le modalità della restituzione, con contestuale dazione di denaro.
Quanto al primo profilo, si evidenzia come l’imputato non avesse avanzato alcuna richiesta nØ posto in essere condotte idonee a generare un’effettiva minaccia; quanto al secondo profilo, si osserva che, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, era stata ella stessa a offrite spontaneamente del denaro per ottenere la restituzione del telefono sottratto.
Sulla base di tali rilievi la difesa sostiene che non può ritenersi configurata una minaccia, neanche in forma implicita.
Si precisa che anche l’espressione «soldi soldi soldi» non può essere interpretata come condotta intimidatoria, ma al piø come adesione alla libera proposta avanzata dalla vittima.
Il ricorrente segnala che la corte di appello ha rigettato le doglianze affermando che la dinamica dei fatti consentiva di ritenere che l’imputato e i suoi correi avessero approfittato dell’offerta economica della persona offesa, conducendola in un luogo appartato e incalzandola affinchØ consegnasse loro il denaro.
Si assume, dunque, che tale motivazione risulta illogica o contraddittoria, in quanto la corte di merito, da un lato, richiama la tesi della minaccia implicita (timore di perdere il telefono), ma dall’altro lato sembra fondare la sussistenza della minaccia unicamente sulla dinamica fattuale, senza chiarire in che modo tale dinamica avrebbe concretamente inciso sulla formazione della volontà della vittima.
Da qui la contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte territoriale ritiene corretta la pronuncia di primo grado nella parte in cui richiama la minaccia implicita, ma contemporaneamente attribuisce rilievo decisivo al mero svolgimento dei fatti, anzichØ alla paura di perdere il telefono.
Si aggiunge che i giudici non hanno chiarito nØ come la minaccia implicita possa aver determinato la dazione di denaro, nØ come la mera dinamica dei fatti possa aver assunto efficacia costrittiva, così mancando una motivazione adeguata circa il nesso tra condotta degli imputati e atto dispositivo della persona offesa, che viene descritto come spontaneo.
1.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per il mancato assorbimento del furto nell’estorsione (art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.).
Con il secondo motivo d’impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 624, 629 cod. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, che ha rigettato la richiesta di assorbimento del furto nell’estorsione.
La difesa premette che con il gravame aveva sottolineato che le due condotte contestate (appropriazione del telefono e successiva dazione di denaro) si erano svolte nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, a distanza di pochi minuti o secondi l’una dall’altra, riguardavano lo stesso bene e la stessa persona offesa, e che il furto (capo 1) costituiva l’antecedente logico-fattuale dell’estorsione (capo 2). Di conseguenza, le due fattispecie non potevano giuridicamente coesistere, dovendo al piø configurarsi un unico reato, con assorbimento del furto nella condotta estorsiva.
La Corte territoriale, invece, respingeva la doglianza affermando in modo estremamente sintetico che si tratterebbe di ‘fatti distinti, commessi in momenti diversi, sorretti da differenti presupposti giuridici e fattuali’.
Secondo la difesa tale motivazione Ø apparente, generica e non argomentata, in quanto non indica quali sarebbero tali diversi presupposti giuridici e fattuali, nØ si confronta con gli elementi precisi e puntuali indicati con l’atto di appello.
Si assume, dunque, che la sentenza impugnata non risponde al quesito giuridico posto, ossia se due condotte avvenute contestualmente, con identità di bene, soggetto passivo e nesso di consequenzialità logica, possano integrare due reati distinti o debbano invece essere ricondotte a un’unica azione. La Corte d’appello, inoltre, confonderebbe i
concetti di ‘azione unica’ e ‘atto unico’: anche un’unica azione può essere composta da piø atti tra loro collegati e finalisticamente orientati, come nel caso concreto. La motivazione risulta dunque illogica e contraddittoria, perchØ si limita ad affermare apoditticamente la distinzione dei fatti senza dimostrarla, trascurando la stretta connessione temporale e causale tra le due condotte, tali da attribuire all’intera vicenda un carattere unitario.
1.3. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, negate con travisamento e con omessa valutazione dei dati indicati dalla difesa.
In tal senso si evidenzia che con l’atto di appello erano state indicate circostanze favorevoli all’imputato, rilevanti ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62bis cod. pen., quali lo stato di incensuratezza, la giovane età, le condizioni di profondo disagio economico-sociale, l’atteggiamento processuale collaborativo, lo scopo di adeguare la pena al caso concreto.
Si denuncia, quindi, l’illogicità della motivazione della corte di appello, che ha negato le circostanze attenuanti generiche ritenendo l’insussistenza di elementi di favore e osservando che l’incensuratezza era ininfluente e che l’imputato aveva negato -mentendouna circostanza relativa alla somma di denaro, così valutando a carico dell’imputato una ‘difformità’ in merito a una circostanza non decisiva.
Secondo la difesa tale motivazione -oltre a essere Ł viziata da illogicità- non Ł conforme alla giurisprudenza, la quale afferma che la confessione spontanea e collaborativa, costituisce elemento favorevole per la concessione delle attenuanti;
che, al contrario, la protesta di innocenza non può di per sØ essere considerata elemento sfavorevole; che non esiste alcun principio secondo cui le attenuanti debbano essere negate a chi non confessa integralmente il fatto.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., per l’omessa valutazione della somma pari a dieci euro pagata dalla persona offesa per ottenere la restituzione del telefono sottratto e restituito. Travisamento dei dati.
La difesa premette che non l’atto di appello aveva evidenziato che il pregiudizio economico derivante dai fatti era minimo: il furto aveva prodotto un pregiudizio di 10 euro, pari alla somma corrisposta dalla persona offesa per riottenere il telefono; il valore del telefono non era stato stimato nØ quantificato dai giudici di merito; la somma di 60 euro, richiamata dalla Corte d’appello, riguardava un fatto satellite non coerente con la logica della contestazione.
Si osserva, dunque, che a fronte di tali rilievi la Corte territoriale ha escluso l’attenuante, limitandosi a un’elencazione dei beni o somme ‘conseguiti’ dall’imputato, concludendo apoditticamente che ‘il danno patrimoniale non Ł valutabile in termini di speciale tenuità’.
Secondo la difesa tale motivazione Ł meramente ricognitiva, priva di un effettivo percorso argomentativo e non rispondente ai criteri richiesti per la valutazione della minima offensività economica, così che la motivazione sul punto deve considerarsi omessa, non essendo sufficiente fare riferimento all’oggetto del furto, alla somma di 60 euro e agli ulteriori 10 euro conseguiti per la restituzione del denaro.
In particolare, si contesta l’assenza totale di una stima del valore del telefono, bene principale dell’azione; la mancata considerazione del fatto che il pregiudizio economicamente apprezzabile Ł di soli 10 euro, somma accettata dall’imputato per restituire il telefono; l’erroneità logica del ritenere automaticamente incompatibile l’attenuante solo perchØ la condotta ha riguardato un telefono, senza valutarne il concreto e modestissimo
valore.
1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione della sospensione condizionale della pena. Omessa valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen..
La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale della pena sul presupposto della ‘gravità delle violazioni commesse’ e ritenendo non formulabile una prognosi favorevole circa la futura astensione dell’imputato da condotte criminose.
Secondo il ricorrente tale motivazione Ł illogica, contraddittoria e non conforme all’art. 133 cod. pen., perchØ la corte di appello si Ł limitata ad affermare, in modo generico, la gravità dei reati, senza considerare che essi consistono esclusivamente in reati contro il patrimonio, privi di lesioni alla persona; non ha considerato che la persona offesa non ha riportato alcun danno fisico; non ha tenuto conto della modesta entità economica dei fatti (un telefono usato, una somma pari a 60 euro e ulteriori 10 euro ottenuti per la restituzione); ha omesso di valutare gli elementi soggettivi richiesti dall’art. 133 c.p., quali la personalità dell’imputato, la giovane età, l’incensuratezza, la condotta processuale collaborativa e l’ammissione di responsabilità.
Secondo la difesa, la decisione di negare la sospensione condizionale della pena si basa su un giudizio di gravità meramente assertivo, senza confronto con i parametri normativi nØ con i fatti oggettivi della vicenda.
Si aggiunge che l’omessa valutazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. ha prodotto un ‘doppio effetto’ sfavorevole, ossia la qualificazione ingiustificata dei reati come ‘gravi’ e il diniego del beneficio a un imputato incensurato, giovane e collaborativo.
1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 235 cod. pen., in relazione alla pericolosità dell’imputato, travisamento dei dati processuali.
La difesa evidenzia che con l’atto di appello si opponeva all’espulsione evidenziando la mancanza di pericolosità sociale dell’imputato, tenuto conto della giovane età, della episodicità dei fatti, dell’incensuratezza, della condotta e dell’ammissione di responsabilità.
Si osserva, dunque, che a fronte di tali rilievi, la corte di appello ha respinto in modo laconico il motivo d’impugnazione, affermando che l’imputato, cittadino tunisino irregolare e privo di lavoro, sarebbe incline a commettere reati contro il patrimonio o la persona.
Secondo la difesa tale motivazione Ł apparente, in quanto fondata su clausole di stile, priva di qualsiasi concreto accertamento della pericolosità sociale, non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza (secondo cui l’espulsione quale misura di sicurezza può essere disposta solo ove sia accertata in modo puntuale la pericolosità sociale, alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen.), oltre che basata su elementi irrilevanti (irregolarità del soggiorno, assenza di lavoro), che non possono automaticamente tradursi in sintomi di pericolosità sociale, altrimenti l’espulsione sarebbe obbligatoria per ogni irregolare.
Inoltre, si rileva che la pena inflitta (due anni di reclusione) non supera il limite richiesto dall’art. 235 cod. pen. (reclusione per un tempo superiore a due anni) per l’espulsione automatica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato in relazione all’espulsione, inammissibile nel resto.
1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si sostiene che non sarebbe configurabile l’estorsione, mancando il requisito della minaccia, atteso che la somma di denaro corrisposta per la restituzione del telefono veniva offerta spontaneamente dalla vittima.
La Corte di appello ha dato risposta a tale quesito -già sollevato con l’atto di
gravame- richiamando il principio di diritto affermato da questa Corte, a mente del quale: «sussiste il reato di estorsione anche nel caso in cui Ł lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all’autore del furto per ottenere la restituzione dell’oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento Ł determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene. (Conf. Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Gatti, Rv. 173800 e Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Brugnara, Rv. 185152)» (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2008/, COGNOME, Rv. 274508 – 01; piø di recente, non massimata, Sez. 7, n. 39798 del 08/10/2024, COGNOME; sez. 7, n. 15229 del 06/03/2024, COGNOME).
L’assunto secondo cui la corte di appello avrebbe contraddittoriamente fatto riferimento al contesto e non alla minaccia implicita Ł una ricostruzione soggettiva del ricorrente, che non trova riscontro dalla lettura della sentenza impugnata, da dove emerge che i giudici hanno richiamato la dinamica dei fatti e il contesto ambientale al solo fine di rafforzare il concetto di minaccia implicita, che avevano ritenuto già comprovata in applicazione del principio di diritto ora enunciato.
1.2. Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che la vicenda in esame doveva essere valutata in materia unitaria, con conseguente assorbimento del furto nell’estorsione.
La corte di appello, con motivazione giuridicamente corretta, ha respinto l’identico motivo oggi trasfuso nel ricorso, spiegando che non esiste alcun assorbimento tra furto ed estorsione, attesa la differenza strutturale tra i due reati, visto che il primo consiste nello spossessamento del bene senza violenza e senza coercizione della volontà, mentre il secondo si realizza proprio con la coercizione della volontà al fine di ottenere un ingiusto profitto.
Nel reato di furto, invero, si ha la sottrazione del bene con correlativo impossessamento da parte dell’agente, senza violenza ai danni della vittima.
Nell’estorsione, invece, si ha un percorso esattamente inverso, atteso che il bene viene trattenuto dall’agente, il quale costringe la vittima al pagamento di una somma di denaro per ottenerne la restituzione, dietro la minaccia della sua perdita definitiva in caso di mancato pagamento.
La profonda differenza strutturale dei due reati Ł altresì dimostrata dal diverso bene giuridico protetto dalle due fattispecie, visto che il furto tutela il solo patrimonio mentre l’estorsione tutela anche la libertà personale, oltre che il patrimonio della vittima.
Risulta impossibile, infine, la sovrapposizione materiale delle due condotte, che sono sempre materialmente contrapposte, poichØ che il furto deve necessariamente precedere l’estorsione, atteso che, senza la condotta di spossessamento del bene, non Ł possibile minacciarne la perdita definitiva in caso di mancato pagamento della somma di denaro o dell’utilità richiesta in cambio della sua restituzione.
Quanto esposto porta ad escludere che il furto, anche se preordinato alla successiva estorsione, possa essere sussunto in quest’ultima figura criminosa, sia per la diversità dell’oggetto del reato, sia per la diversità dell’azione, sia per la parziale diversità del bene giuridico protetto.
Da qui la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo, meramente reiterativo del motivo di merito correttamente respinto dal giudice del gravame.
1.3. Il terzo e il quinto motivo d’impugnazione si riferiscono, rispettivamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.3.1. La Corte di appello ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti
generiche osservando che non emergeva alcun elemento positivamente valorizzabile in favore dell’imputato. In tal senso ha evidenziato che nell’attuale contesto normativo lo stato di incensuratezza Ł ininfluente, che l’interrogatorio dell’imputato non aveva apportato alcun contributo utile alla ricostruzione dei fatti, già pienamente delineati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e, che, anzi, risultava caratterizzato da versioni tra loro contraddittorie circa la sottrazione del denaro, valutate negativamente sul piano della personalità.
1.3.2. La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale della pena in ragione della prognosi negativa circa la futura astensione dell’imputato dal commettere nuovi reati, in ragione della natura e gravità delle violazioni accertate, delle condizioni personali dell’imputato, privo di attività lavorativa, irregolarmente presente sul territorio dello Stato, già incline a condotte delittuose contro il patrimonio e contro la persona, tutti elementi che si opponevano alla formulazione di una previsione favorevole ai fini dell’applicazione del beneficio.
1.3.3. A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante, che non Ł illogica e non Ł contraddittoria, il ricorrente reitera le medesime deduzioni di merito già risolte dalla corte di appello.
Da ciò discende l’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ribadire che Ł inammissibile il ricorso per Cassazione fondato «su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
1.4. Con il quarto motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, previsto dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..
A tale riguardo evidenzia che la corte di appello l’ha negata facendo riferimento alla somma di 60 euro e al telefono cellulare, entrambi costituenti l’oggetto materiale del furto contestato al capo 1) della rubrica.
La difesa osserva che la sussistenza o meno dell’attenuante andava -però- verificata in relazione all’estorsione, ossia alla violazione piø grave, in relazione alla quale Ł stata determinata la pena base per determinare il trattamento sanzionatorio nel reato continuato in esame.
La deduzione difensiva evoca l’insegnamento di questa corte, che ha piø volte spiegato che il giudice, nel determinare la pena in presenza di un reato continuato, deve tener conto di tutte le circostanze, aggravanti e attenuanti ravvisabili nel caso concreto in relazione alla violazione piø grave, e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, applicando soltanto successivamente l’aumento per la continuazione (in tal senso, da ultimo, fra molte, Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, P., Rv. 288450 – 01).
Proprio in ragione della delineata sequenza, il ricorrente insiste nel sostenere che la corte di appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza dell’attenuante in relazione all’estorsione, in quanto costituente la violazione piø grave, presa in considerazione dai giudici per determinare la pena base, sulla quale verrebbe applicata la diminuzione in caso di riconoscimento dell’attenuante in questione.
Nel sostenere ciò, il ricorrente evidenzia che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa con l’estorsione Ł stato pari a 10 euro, così ponendo il valore economico del
danno subito dalla vittima quale parametro della riconoscibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen..
Il ricorrente, però, trascura di considerare che il parametro del valore economico Ł già stato preso in considerazione dal giudice di primo grado, che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e ha ritenuto configurata l’attenuante della lieve entità dell’estorsione, sotto il profilo patrimoniale, in quanto «il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa risulta esiguo» (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado).
Ne consegue che il valore economico del pregiudizio patrimoniale Ł già stato integralmente apprezzato una prima volta, dal giudice di primo grado, e la sua ulteriore valorizzazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. determinerebbe una inammissibile duplicazione valutativa del medesimo elemento fattuale.
In tal caso, infatti, il medesimo fatto storico verrebbe valutato due volte e in entrambi i casi per attenuare il disvalore del reato in ragione dell’esiguità del danno cagionato alla vittima, sull’unico -identico- presupposto della misura minimale del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa.
Pertanto, la circostanza attenuante dell’art. 62, n. 4 cod. pen. non può essere riconosciuta nel caso in esame, poichØ il presupposto materiale indicato dal ricorrente coincide integralmente con quello già posto a base dell’attenuante applicata dal giudice di primo grado ai sensi della sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, così che quella deve ritenersi assorbita in questa.
Va, dunque, precisato che non può essere riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. quando essa sia richiesta sotto il profilo del valore economico del danno, qualora tale medesimo presupposto fattuale sia già stato valorizzato per riconoscere, ai sensi della sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, l’attenuante della lieve entità dell’estorsione.
Da ciò l’inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza, non avendo il ricorrente considerato che l’attenuante della lieve entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, così come sollecitata alla Corte di appello, era già stata riconosciuta dal giudice di primo grado, sia pure alla luce dei parametri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, sotto il profilo della particolare tenuità del danno.
1.5. L’ultimo motivo d’impugnazione Ł fondato.
Risulta preliminare e assorbente rilevare che l’espulsione Ł stata ordinata dalla Corte di appello al di fuori dei limiti di pena sanciti dall’art. 235 cod. pen..
Va osservato che il giudice di primo grado ordinato l’espulsione dopo avere inflitto all’odierno ricorrente una pena pari ad anni due, mesi otto di reclusione.
La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha ridotto la pena ad anni due di reclusione. Ciò nonostante, la Corte di appello ha ordinato l’espulsione dello straniero, non considerando che una pena pari a due anni di reclusione Ł inferiore alla pena minima prevista dall’art. 235 cod. pen. per legittimare l’ordine di espulsione, ossia la pena della reclusione per un tempo superiore a due anni.
L’espulsione Ł stata, quindi, ordinata in violazione di legge.
Da ciò discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’espulsione, che va esclusa.
Il ricorso rimane inammissibile nel resto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’espulsione che esclude. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME