Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43407 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BURGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, avverso sentenza della Corte di Appello di Genova in data 24 gennaio 2023, che ha confermato la sent condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per i delitti di cui agli art e 2, cod. pen. e 582, comma 2, in relazione agli artt. 585, comma 2, n. 2 e 61 n.1 cod. pen. (fat in danno di NOME in Garlenda in data 31 marzo 2019);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per inidonei condotta contestata ad integrare gli estremi del delitto di minaccia grave di cui al capo A) del manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha ben motivato in ordine alla concreta intimidatoria delle espressioni rivolte a NOME alla luce del tenore delle stesse e del c contesto fattuale (personale e relazione) nell’ambito del quale ha avuto luogo l’episodio contest pag. 2 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che re medesima genericità dei motivi di gravame, già stigmatizzata nella sentenza di appello, prospetta non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la gra della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pri negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassaz ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mer o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/ 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel di specie ;
che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell’illegittimo diniego del beneficio dell condizionale della pena, è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, nel v concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esam elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti modo che è senz’altro esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul rife precedenti penali dell’imputato (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 17/11/2009, dep. 2010, Rv. 246184); il che è quanto accaduto nel caso che occupa, in cui territoriale ha escluso tale beneficio alla luce delle numerose e gravi precedenti condanne a pen per delitti già inflitte all’imputato, nei cui confronti è stata applicata anche la misura di pr sorveglianza speciale con divieto di soggiorno (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno liquidato alla parte offesa, è non consentito in qu manifestamente infondato, posto che il ricorrente sollecita un rivalutazione di un giudizio di me Corte territoriale ha dimostrato di avere compiuto in maniera non arbitraria, avendo stimato l’importo risarcitorio alla stregua delle emergenze processuali e del danno cagioNOME al NOME (v 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del r al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il P eside te