Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6468 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6468 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la qua l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave;
Letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha ribadito le ragio dell’impugnazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunc erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’attendibil della persona offesa, non è consentito dalla legge giacché, nel giudizio di legittim non può essere invocata una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori a fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del meri chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esul infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elemen fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione de risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260); in particolare, ricorrente insiste nel segnalare la personalità della vittima ed il contesto di preg conflittualità, senza confrontarsi con il vaglio specificamente svolto nella sente impugnata, nè con il principio per cui ai fini dell’integrazione del delitto di mina non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivament il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in esse dall’agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 20 Giuliano, Rv. 278740 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamen erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazio della testimonianza resa da NOME COGNOME e all’assenza di idoneità intimidatoria del condotta posta in essere dallo stesso imputato, non è consentito dalla legge in se di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risol nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualment disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 3 sentenza impugnata);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell’om motivazione sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fat
è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla bas della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuar e i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si contesta diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, sono proposti fuori dei casi consentiti, a fonte della valorizzazione della gravità d condotta, rispetto alla quale sono stati ritenuti recessivi gli argomenti reiteratame prospettati dalla difesa sia in relazione alle circostanze (Sez. 1, n. 33951 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 – 02), che alla dosimetria sanzioNOMEria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026
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Il consigliere estensore
Il Presidente