Minaccia grave: la Cassazione conferma la condanna
La minaccia grave costituisce un reato che colpisce la libertà morale della persona, generando uno stato di timore o soggezione. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto condannato per aver rivolto minacce di morte, confermando la pena inflitta nei gradi di merito e dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
Il contesto del reato e il giudizio di merito
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale territoriale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di minaccia aggravata e condannato a cinque mesi di reclusione, con l’applicazione della recidiva. La difesa aveva contestato la gravità dell’episodio, sostenendo che la percezione di un’arma non fosse stata accertata e che la motivazione dei giudici di merito fosse carente.
Il ricorso contro la condanna per minaccia grave
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la corte territoriale non avrebbe valutato correttamente l’entità del danno prospettato. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici e si limitavano a ripetere le argomentazioni già esposte in appello, senza muovere critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che la minaccia è considerata grave quando il male prospettato è di tale entità da turbare la serenità della vittima. Nel caso di specie, trattandosi di minacce di morte inserite in un contesto conflittuale ben delineato, la gravità sussiste a prescindere dall’effettiva percezione di un’arma da parte della persona offesa. La Corte ha inoltre sottolineato che la reiterazione pedissequa dei motivi d’appello rende il ricorso inammissibile, poiché omette di assolvere alla funzione di critica argomentata verso la sentenza di secondo grado.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità portano al rigetto definitivo delle istanze della difesa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che, in presenza di minacce di morte, il giudice non deve necessariamente accertare la presenza di armi per configurare l’aggravante della gravità, essendo sufficiente l’idoneità delle parole a incutere timore nel destinatario.
Quando una minaccia viene considerata grave dalla legge?
Una minaccia è grave quando il danno prospettato è di tale entità da turbare la libertà psichica della vittima, come nel caso delle minacce di morte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le stesse lamentele già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza critiche specifiche.
L’uso di un’arma è necessario per configurare la minaccia grave?
No, la gravità può derivare dal tenore delle parole e dal contesto, a prescindere dalla percezione o dall’uso effettivo di un’arma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40579 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40579 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 20.05.2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 23.11.2017 dal Tribunale di Lucca che aveva dichiarato colpevole l’imputato del delitto previsto dall’art.612 commi 1 e 2 c pen. e che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione, ritenuta contestata recidiva.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in riferimento all’art.612 comma 2 cod. pen. ed il secondo motivo di ricorso, c contesta vizio di motivazione in ordine alle minacce proferite da RAGIONE_SOCIALE in termi di “gravità” , sono indeducibili in sede di legittimità in quanto fondati su argom che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito con adeguata motivazione (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che a prescindere dal percezione dell’arma – comunque impugnata – la minaccia è grave trattandosi di minaccia di morte che si cala peraltro nell’ambito di preciso contesto pure deline nella sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata averso la sentenza oggetto di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.