Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48927 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIFINO NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza con cui la Corte di ap di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia grave;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’estinzione per carenza della condizione di procedibilità stante la tardività della querela i è consentito in sede dì legittimità perché la censura non risulta essere stata pr dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissib dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, a differenza di quanto sosten ricorso, il motivo ben avrebbe potuto essere sollevato in sede di appello in q procedibilità a querela del reato di minaccia grave già era stata prevista dal d. del 2018, con decorrenza dal 9 maggio 2018, ossia in epoca antecedente alla sent di primo grado. In questo senso, vale in principio secondo cui, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla dell’azione penale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come nel caso di specie, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il ” non debba essere determiNOME con un giudizio di fatto che è precluso al giud legittimità e che avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento di merito (tra le cfr. Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona off consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata pre dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissib dall’art. 606 comma 3 cod, proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei mot gravame riportato nella sentenza impugnata, ed inoltre è formulata in modo gener senza confronto con la sentenza impugnata, che ha valutato adeguatamen l’attendibilità della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in con la pronuncia di primo grado. Il motivo, pertanto, si rivela anche manifest infondato;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di motivaz relazione all’attendibilità della teste COGNOME NOME è inammissibile anch quanto formulato in fatto (cfr. tra le più recenti sentenze sul tema, Sez. 6, n. 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, 265482), nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale h dato atto dei plurimi riscontri (tra cui la certificazione medica in atti) delle d
rese dalla testimone, della cui coerenza – in ultima analisi – non vi sono elementi che offrano spunti di dubbio;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di motiva ordine alla sussunzione della fattispecie concreta entro il reato di minacc piuttosto che in quello di minaccia semplice, è reiterativo di doglianza già prosp sede di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale corret applicato il principio consolidato, alla stregua del quale, ai fini della configu reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento determiNOME dall’atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, COGNOME, Rv. 2758 persona offesa, giorni dopo la minaccia, si è recata nuovamente al pronto soccor il persistere degli stati d’ansia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2023.