Minaccia grave: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di minaccia grave rappresenta una fattispecie penale che tutela la libertà morale dell’individuo. Recentemente, la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui la difesa ha tentato di impugnare una condanna senza tuttavia apportare elementi di novità o critiche specifiche alla sentenza di merito. Questo approccio ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consolidando l’orientamento sulla necessaria precisione dei motivi di doglianza.
L’analisi dei fatti
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per due episodi distinti di intimidazione. I giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilità penale, valutando la condotta come idonea a generare un fondato timore nella vittima. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando tre profili principali: la sussistenza stessa del reato, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti e l’entità della pena inflitta. Tuttavia, tali argomentazioni non presentavano elementi critici nuovi rispetto a quanto già discusso in appello.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di quanto già esposto nei gradi precedenti. La Cassazione ha chiarito che il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni fornite dal giudice di merito. Poiché la sentenza impugnata aveva già risposto in modo giuridicamente corretto a ogni obiezione della difesa, il ricorso è stato giudicato privo della specificità richiesta dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso penale. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già vagliato con rigore la configurabilità della minaccia grave, motivando adeguatamente sia il diniego della continuazione sia il calcolo della pena in base alla gravità dei fatti. Quando un ricorso si limita a ignorare le risposte fornite dai giudici di merito, riproponendo pedissequamente le stesse tesi difensive, esso viene considerato inammissibile. Tale sanzione processuale serve a evitare che la Cassazione venga utilizzata impropriamente come un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la difesa in sede di legittimità richiede un’analisi tecnica superiore, volta a individuare errori di diritto o vizi logici macroscopici. La conferma della condanna per minaccia grave comporta non solo l’esecuzione della pena, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito sull’importanza di formulare ricorsi mirati e fondati su violazioni di legge concrete, piuttosto che su una generica insoddisfazione per l’esito del processo.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione riproduce solo motivi già esaminati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, poiché non contesta direttamente le motivazioni della sentenza di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Come viene valutata la gravità di una minaccia in sede legale?
La gravità viene determinata dal giudice in base all’entità del danno prospettato e al potenziale intimidatorio della condotta sulla vittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42060 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per due episodi di minaccia grave (capi E ed N);
Ritenuto che i tre motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 23 sulla configurabilità del reato di minaccia; pag. 23 sul diniego della continuazione; pagg. 23 e 24 sulla entità della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023