Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/4/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n.137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la NOME svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del Tribunale di S. NOME Capua Vetere che, in data 15/7/2021, aveva dichiarato NOME colpevole dei delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estor
ricettazione e danneggiamento ex art. 635 quinquies cod.pen. con condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 in NOME al delitto di estorsione aggravata e continuata ascritta al capo travisamento della prova con riguardo alla ritenuta sussistenza della minaccia. Secondo i difensore dall’integrale lettura delle dichiarazioni del COGNOME non è dato evincere una condo minacciosa da parte del ricorrente ma solo un’irritazione causata dalla richiesta di stupefac a credito garantita dai cellulari degli acquirenti, spontaneamente consegnati. Siff ricostruzione è avvalorata dalle dichiarazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME mentre i contenuti della conversazione intercettata n. 917 depongono nel senso di un mero baratto;
2.2 il travisamento della prova con riguardo alla contestazione di cui al capo U) de rubrica, avendo i giudici d’appello ritenuto che il COGNOME COGNOME determinò alla corresponsi della somma di euro 400,00 temendo di subire la perdita dei documenti in precedenza sottrattigli sebbene dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME risulti che egli non era al cor che i documenti fossero in possesso dell’imputato. Il difensore segnala, inoltre, che alla delle emergenze acquisite la restituzione dei documenti avvenne senza alcuna richiesta di pagamento il giorno precedente il versamento della somma di euro 400,00 a parziale saldo del debito contratto dalla p.o. per forniture di droga;
2.3 la violazione dell’art. 603 cod.proc.pen. in NOME al delitto di estorsione cont al capo V), avendo la Corte territoriale disatteso con motivazione solo apparente la richie di esame di COGNOME NOME NOME NOME alle dichiarazioni dal medesimo rese nell’ambito del procedimento stralcio, di contenuto opposto rispetto alle s.i.t. acquisite al fas processuale;
2.4 l’illegalità della pena con riguardo ai capi P),U),V) a seguito della declara d’incostituzionalità dell’art. 629 cod.pen. di cui alla sentenza n. 120/23. Secondo il dif le fattispecie di estorsione di cui ai capi richiamati sono caratterizzate da esiguità del e del lucro, da un modesto coefficiente minatorio e da estemporaneità delle condotte commesse da soggetto incensurato cui sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, con conseguente integrazione dell’attenuante del fatto lieve;
2.5 la violazione di legge in NOME ai capi B,D,H,I,J,L,W con riguardo al manca riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90 nonché travisamento della prova in NOME alle sommarie informazioni testimoniali di COGNOME NOME.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica laddove ha disatteso la richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, delle cessi hashish, tutte relative a quantità esigue, con ridotta circolazione dello stupefacente e lim guadagni. Segnala, inoltre, che dalle informazioni rilasciate dalla COGNOME risulta che l’imput non trattava l’hashish ma se lo procurava da terzi a titolo di favore;
2.6 l’erronea applicazione dell’art. 635 quinquies, comma 2, cod.pen. Secondo il difensore le sonde GPS danneggiate non sono qualificabili come sistema informatico o telematico di pubblica utilità in quanto assolvono esclusivamente la funzione di localizzare il soggetto e sono destinate al servizio della collettività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 4) ha richiamato l’analitico scrutinio delle fonti dichiarative ed intercettive effettuato dal primo giudi evidenziato che la consegna dei cellulari da parte degli acquirenti inadempienti avvenne seguito di una richiesta “accompagnata da un atteggiamento prevaricatore e violento”.
Questa Corte ha da tempo chiarito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsio oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed coartare la volontà del soggetto passivo, in NOME alle circostanze concrete, alla persona dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797-01; n. 27649 del 09/03/2021, Rv. 281467 – 01). Ha, inoltre, precisato che ai fini dell’integrazione del reato, non è neces che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, inv sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta an soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia pi grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Rv. 277512 – 04).
La sentenza impugnata ha, inoltre, evidenziato che risulta impossibile estendere l’atteggiamento “più benevolo e accondiscendente” tenuto dal ricorrente nei confronti d COGNOME NOME agli altri acquirenti di stupefacenti, non potendosi ignorare le fonti attestano il contrario. Le connotazioni estorsive dell’azione del prevenuto alla luce motivazione rassegnata appaiono adeguatamente giustificate e insuscettibili di rivalutazione in questa sede in quanto prive di criticità giustificative e coerenti con i richiamati ermeneutici.
2.Anche le censure relative alla fattispecie estorsiva di cui al capo U) sono prive fondamento. I giudici territoriali, infatti, hanno ampiamente chiarito che, alla luce delle s dichiarazioni dell’imputato, egli aveva accompagnato i suoi fornitori di stupefacenti
effettuare un sopralluogo presso l’abitazione del COGNOME, informandoli anche circa l disponibilità di un’autovettura da parte del medesimo. Hanno richiamato la conversazione 228 del 17/1/2018 tra il ricorrente e il COGNOME nella quale il primo comunicava all’interloc che la sera prima gli era andata fin “troppo bene” in quanto i fornitori si erano lim prendere il portafogli con le carte di credito e il portadocumenti lasciandogli la macchin ricorrente denunzia travisamenti che non hanno il carattere della decisività, sostanziandosi mere inesattezze ricostruttive che non incidono sulla condotta illecita. Infatti, secondo qu evidenziato dalla Corte territoriale, l’imputato aveva fatto da battistrada ai casertan avevano sottratto al COGNOME beni personali al fine di ottenere il pagamento delle fornitur stupefacenti effettuate dallo stesso COGNOMECOGNOME In detto contesto, da un lato, la disponibili beni sottratti prova che il ricorrente li ricevette dagli autori materiali, dall’al restituzione dei documenti avvenne, comunque, nei confronti di soggetto coartato ed era funzionale al prelievo della somma da restituire di cui la p.o. aveva assicurato la provvis
La Corte d’Appello ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria al fi assumere la testimonianza del COGNOME COGNOMEpag. 5) con motivazione congrua che ha dato conto, alla luce del verbale delle dichiarazioni dal medesimo rese nel diverso procedimento, che l stesse contrastano con la versione fornita dall’imputato in NOME al capo V) e accredit una presenza del NOME NOME del NOME sul luogo dell’aggressione del tutto occasionale che estranea anche alla ricostruzione del ricorrente.
Ad esiti di infondatezza deve pervenirsi in NOME alla dedotta sussistenza della li entità dei fatti di estorsione. La tesi difensiva è, infatti, radicalmente con dall’inserimento delle condotte estorsive in un contesto di spaccio di stupefacenti e da connotazioni intrinseche delle stesse, in quanto dirette nei confronti di più persone (capo connesse all’esecuzione di ulteriori illeciti (capo U, come evidenziato dalla contestazione nesso teleologico), in concorso e riunione con altri e mediante aggressione fisica alla p caratteri che escludono la possibilità di ravvisare la diminuente.
Destituite di fondamento s’appalesano le censure in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in NOME alle cessioni di hashish, avendo già il primo (pag. 215/218), con argomenti condivisi dalla Corte di merito, escluso l’invoca riqualificazione sulla base di indici del tutto persuasivi quale lo svolgimento dell’att spaccio in modo continuativo e con organizzazione professionale, desunta dalla costante disponibilità di stupefacente, dai collegamenti con qualificati canali d’approvvigionamento, significativo numero di cessioni accertate, dal numero di assuntori riforniti, valutazione non presta il fianco a censura in quanto aderente ai principi declinati in materia giurisprudenza di legittimità e coerente con le acquisizioni processuali.
Il sesto motivo è infondato in quanto la Convenzione del RAGIONE_SOCIALE D’Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23/11/2001, ratificata dall’Italia con l marzo 2008 n. 48, all’art. 1 definisce come sistema informatico “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad u programma, compiono l’elaborazione automatica di dati” e qualifica i “dati informatici” com “qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di es utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione”.
Il GPS (global positioning system) è un sofisticato sistema di localizzazione in grado ricevere i segnali provenienti da una rete di satelliti e di elaborarli per ottenere infor sulle coordinate geografiche sicchè deve essere a pieno titolo ricompreso tra i siste informatici. Quanto al requisito della pubblica utilità si tratta di connotazione non intr ma di qualificazione derivante dalla destinazione funzionale del sistema sicché dev riconoscersi la finalità pubblicistica in NOME agli apparati che concorrono a garant sicurezza pubblica quali quelli di geolocalizzazione a fini cautelari (in tema, Sez. 2, n. del 14/12/2011,dep 2012, Rv. 252465 – 01; Sez. 5, n. 4470 del 8/10/2020, Rv. 277855 01).
La complessiva infondatezza del ricorso ne impone il rigetto con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
La consigliera estensore
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La Presidente