Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45660 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Codogno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Bologna. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 aprile 2022 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 12 marzo 2021, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione in relazione al reato di estorsione.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.
La Corte territoriale, ignorati i motivi aggiunti depositati dalla difesa, avrebbe erroneamente affermato che la condotta dell’imputato era finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto, senza tenere conto del fatto che il NOME si
sarebbe accorto di essere vittima di condotte truffaldine solo in una fase avanzata della trattativa per l’acquisto della vettura e che io stesso si sarebbe limitato a pronunciare la frase «vuoi truffarmi, chiamo i carabinieri» senza avanzare alcuna richiesta di denaro.
La condotta sarebbe, pertanto, inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; il NOME a seguito del tentativo di truffa integrata sarebbe divenuto titolare di un diritto di credito ed avrebbe convenuto con lo COGNOME l’entità del danno da responsabilità extracontrattuale.
La Corte di merito avrebbe affermato, in modo apodittico, che il diritto vantato dal NOME sarebbe sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, senza tenere conto che la natura truffaldina della proposta contrattuale avanzata dallo COGNOME era desumibile ictu ocull dall’esame del contachilometri e dalla visura posta in essere sulla autovettura.
La motivazione sarebbe, inoltre, congetturale e priva di logicità nella parte in cui afferma che la somma consegnata dalla persona offesa (10.000 euro) sarebbe di gran lunga superiore rispetto a quella conseguibile in sede di contenzioso civile, senza tenere conto che trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione sarebbe avvenuta in via equitativa.
I giudici di appello avrebbero, inoltre, travisato la prova affermando che il NOME avrebbe effettuato un giro di prova con l’autovettura in questione, affermazione priva di alcun fondamento probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato stante l’infondatezza dell’unico motivo di impugnazione.
La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze probatorie, ha correttamente ritenuto la natura estorsiva della complessiva condotta posta in essere dal ricorrente, in particolare i giudici di merito hanno affermato che il NOME, dopo aver saputo da NOME COGNOME, che l’autovettura offertagli presso la concessionaria RAGIONE_SOCIALE, aveva un chilometraggio superiore a quello indicato nel contachilometri, ha atteso che venisse compilata la proposta di acquisto riportante il numero di chilometri alterato per poi pretendere ed ottenere la consegna di 10.000,00 euro, mediante la minaccia di rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia.
Le argomentazioni dedotte in motivazione, in nessun modo censurabili sotto il profilo della completezza e della razionalità, sono fondate su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
I giudici di merito hanno correttamente affermato che la pretesa del NOME non poteva essere eccepita davanti all’Autorità giudiziaria in considerazione del
fatto che «l’imputato non aveva subito danno economico alcuno ed era stato al massimo soggetto passivo di un tentativo di truffa» (vedi pag. 4 della sentenza di appello). Di conseguenza la condotta del ricorrente non era fondata sulla coscienza e volontà di ottenere il ristoro economico per la lesione di un suo diritto bensì sulla volontà di conseguire un profitto non dovuto e quindi, illecito.
I Giudici di appello hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’ad 629 cod. pen. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia perché non dovuti nell’an o nel quantum (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874-01, da ultimo Sez. 2, n. 16998 del 17/022022, Messina, non massimata).
Il Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte in virtù del quale la prospettazione di presentare, alla magistratura ed alle forze di polizia, una denuncia diretta al riconoscimento di un diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, integra una minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione, laddove, come nel caso di specie, sia finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 5239 del 18/01/2013, Adduci, Rv. 254975 – 01, di recente Sez. 2, n. 5556 del 09/12/2022, COGNOME, non massimata).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Cons ‘ere estensore
La Presidente