Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25051 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25051 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LECCE il DATA_NASCITA
avverso !a sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, i! provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione maturata in data 28.03.2022, udito il difensore
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 2.3.2022 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia semplice – così riqualificata la fattispecie aggravata originariam contestata.
Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore dì fiducia, deducendo tre mot di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell motivazione. La sentenza impugnata si è del tutto adagiata su quanto argomentato nella pronuncia di primo grado senza operare proprie valutazioni né considerare gli specific contenuti dell’atto di appello ) che avevano posto, alla luce delle stesse testimonianze valorizzate ai fini della condanna, il tema della minaccia irrealizzabile o comun condizionata, non punibile in quanto diretta a prevenire l’azione illecita della persona of che stava facendo applicare dei pali sul muro di confine ma di esclusiva proprietà del famiglia dell’imputato, senza una preventiva autorizzazione.
2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. bis cod. pen. pure oggetto di richiesta subordinata in appello.
2.3.Col terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civi
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo deve ribadirsi che non integrano il delitto dì minaccia locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un’azione illeci inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall’eventual realizzazione di dette azioni (Sez. 5, Sentenza n. 29390 del 04/05/2007, Rv. 237436 – 01) e che è punibile la minaccia condizionata, salvo che con essa l’autore intenda non gi restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un’azione illecita dello st rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento (Sez. 5, Sentenza n.37438 del 15/07/2021, Rv. 281874 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la decisione di ass dell’imputato che aveva ammonito l’insegnante della figlia con la frase “io ti conosc se tocchi i bambini, ti uccido, sei morta”); laddove nel caso di specie, a front controverso diritto relativo al muro in questione – rispetto al quale nulla di spec dedotto in ricorso – l’imputato avrebbe pronunciato una frase del seguente tenore: Coglione, guarda che salto il muro e ti rompo le ossa ti levo dalla faccia della terra una per tutte”, come riportata in imputazione (minaccia che peraltro come sottolineato nel
sentenza impugnata era profferita nei confronti di persona ottantenne da part dell’imputato, ventenne, sicché anche gli altri argomenti indicati in ricorso non assumo alcuna valenza dirimente ai finì dell’esclusione del reato, non potendosi ritenere aff irrealizzabile la minaccia profferita).
3.2. Quanto al secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen., deve rilevarsi che in tema di particolare tenuità de qualora un reato di competenza del giudice di pace sia attratto per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest’ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità ex art. 34 D.L 28 agosto 2000, n. 274, a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l’art. bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità opererà per tutti i reati giudicat U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271588 e 01); per quel che qui rileva, in tale pronuncia afferma, più in generale, che ove i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati un giudice diverso, anche dinanzi a questo si applica una serie di norme attinenti ag epiloghi decisori tipici dello speciale procedimento, “in quanto applicabili”, e tra que ricompreso quello di cui all’art. 34 suindicato.
In ogni caso il motivo è generico, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto dalla corte territoriale che ha ritenuto comunque grave la condotta nel suo complesso considerata.
Il terzo motivo è generico, esso già tacciato di genericità in appello è, nuovamente riproposto in maniera aspecifica. D’altronde, in tema di liquidazione dei danno non patrimoniale, la valutazione del giudic affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legitti sotto i profilo del vizio della motivazione solo se essi difetti totalmente di giustificaz discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep 01/03/2021), Rv. 280495 – 02),
ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugNOMErio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/3/2023.