Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15174 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELFRANCI il 10/01/1956
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, che ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole di minaccia, aggravata dall’uso di una pistola.
Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME è affidato a due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione con riguardo all’esclusione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen, che, si sostiene, sarebbe stata erroneamente giustificata dalla sola circostanza che l’imputato avrebbe minacciato la p.o. impugnando un’arma, senza prendere in esame il fatto nella sua complessità, così obliterando elementi favorevoli, quali la non abitualità della condotta, le modalità dell’azione correlata a una lite per questioni patrimoniali, il comportamento successivo all’azione e l’esiguità del danno o del pericolo.
2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione della legge processuale per avere omesso, la Corte di appello, di motivare in merito al terzo e al quarto motivo dell’appello, aventi riferimento, l’uno, all’entità della liquidazione dei danni in favore della p.o., l’altro l’entità della pena, immotivatamente discostatasi dal minimo edittale.
Vi è memoria della parte civile NOME COGNOME a firma del difensore e procuratore speciale, avvocato NOME COGNOME che conclude per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza, da liquidarsi in favore dello Stato, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.It primo motivo non ha fondamento, in primo luogo, perché risulta intrinsecamente connotata da gravità una condotta minacciosa commessa servendosi di una pistola, giacchè l’esibizione di un’arma, sia pure scarica, costituisce, di per sè, un comportamento idoneo ad incutere timore e, pertanto, realizza il delitto di minaccia grave (Sez. 5, n. 10255 del 01/10/1981, Rv. 150979), concretizzando la aggravante dell’arma nel delitto di minaccia anche l’uso di un’arma finta (arma giocattolo), dato il maggior effetto intimidatorio che si determina sull’animo del minacciato ( sez. 5, n. 8591 del 21/04/1980,Rv. 1458289), o di una pistola scacciacani, in quanto qualsiasi
oggetto che abbia, all’apparenza, le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso (Sez. 5 n. 12757 del 01/02/2023, Rv. 284295; Sez. 5, n. 16647 del 11/03/2003, Rv. 224796, con riferimento a una minaccia con un’arma sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile). AZ,AStb… ‹< J
1.1. Inoltre, i giudici di merito, nell'escludere la punibilita per particolare tenuità del fatto, si sono correttamente determinati alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite 'Tushaj' (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590). Come insegna il massimo consesso di legittimità nel citato arresto, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 cod.pen. primo comma, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, e tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Le Sezioni Unite hanno rilevato che l'art. 131-bis cod.pen. fa riferimento testuale alle modalità della condotta, per inferirne che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre, pertanto, avere riguardo – ai fini della applicabilità della causa di non punibilità – al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente, perchè non è in questione la conformità al tipo ( la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicchè i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della Corte di Cassazione – copia non ufficiale
condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). ( Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).
1.2. In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. può essere negata anche in ragione della ritenuta sussistenza di un solo elemento ostativo, nel caso specifico ravvisato nella gravità del fatto, commesso mediante l'utilizzo dell'arma, adeguandosi a un consolidato indirizzo ermeneutico, poc'anzi richiamato. Non è infatti necessario, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, che il decidente proceda alla disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente la indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).
Non ha pregio il secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sui criteri determinativi del danno, liquidato nell'importo di C 4.000.
2.1. La Corte di appello, ha, infatti, richiamato, nell'incipit della motivazione, quella del provvedimento di primo grado, le cui argomentazioni devono pertanto ritenersi trasfuse nel provvedimento impugnato, costituendo con esso un unico corpo motivazionale, in presenza di c.d. doppia conformità delle sentenze di merito. In presenza di una "doppia conforme", la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
2.2. Ebbene, l'esame della sentenza di primo grado consente di apprezzare che il primo giudice ha ritenuto di liquidare il solo danno morale, determinato in via equitativa tenendo conto degli elementi di fatto adeguatamente specificati nello stesso provvedimento del giudice di prime cure, con argomenti che, in quanto logici e non contraddittori, non sono sindacabili in sede di legittimità (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 01/03/2021, P. Rv. 280495 – 02).
2.3. Invero, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei pregiudizi morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, sfuggono a una esatta determinazione, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione di fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento ( Sez. 4 n. 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450; Sez. 6 n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229). E' stato chiarito, infatti, che la dazione di una somma di danaro così determinata, per tali danni, non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un
pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non avere indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, giacchè in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in mancanza dei quali il danno non patrimoniale non potrà mai essere provato nel suo ammontare preciso. Fermo restando – come detto – il dovere del giudice -qui sufficientemente assolto – di dare conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In sostanza, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge a una precisa valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se difetti totalmente la giustificazione o essa si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria ( Sez. 5 n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123), mentre, l'onere motivazionale è congruamente assolto quando si riscontri la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato ( Sez. 5 n. 6018 del 23/01/1997, Rv. 208086; Sez. 3 n. 34209 del 17/06/2010, Rv. 248371).
E' manifestamente infondata, infine, la censura relativa alla omessa motivazione sui criteri di determinazione della pena detentiva inflitta, dal momento che essa risulta contenuta nella media edittale e come tale non necessita di specifica argomentazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243, Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288), ben potendo essa desumersi dalla complessiva illustrazione del fatto, ed in particolare, nel caso specifico, anche dall'avere la Corte di appello negato la causa di non punibilità, oltre che dalle argomentazioni spese dal giudice di primo grado.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
4.1. Nulla può essere liquidato alla parte civile, stante la tardività del deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, in violazione del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.: la memori, è stata, infatti, inoltrata con p.e.c. del 28 febbraio 2025 per l'udienza del 07 marzo 2025 (Sez. 7 – n. 7852 del 16/07/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281308). Infatti, il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente
depositata.(Sez. 7, n.
23092
del
25/09/2012, Rv. 253808).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2025
Il CTigliere estensore
18/02/2015,Rv. 263641,Sez. 6, n.
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