Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Torino, che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di minaccia aggravata;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non è consentito in se di legittimità, in quanto perché teso a una ricostruzione alternativa, puramente versata in fat Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 27/01/2011 Ud. (dep. 01/06/2011) Rv. 249651, Scibe’) deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di t proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della C cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeg valutazione delle risultanze processuali». I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere un inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le del suo convincimento, sottolineando che dalle dichiarazioni testimoniali è chiaramente emersa la condotta integrante il reato di minaccia.
Considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso con l’uso di un’arma, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati dal giudice di merito, che ha operato corretta applicazione di princ consolidati nella giurisprudenza di legittimità: l’uso o porto fuori della propria abitaz un’arma sprovvista del tappo rosso, o con il tappo rosso reso non visibile, non è previsto dal legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravant di un reato diverso. Sussiste, pertanto, l’aggravante della minaccia con uso di arma ove l minaccia sia compiuta con un’arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo “visibile” alla persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 16647 del 11/03/2003, Carrozza, Rv. 224796 – 01 che in motivazione ha osservato essere la visibilità, e non l’esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell’aggravante, per la rileva solo l’apparenza estrinseca dell’arma; conf. Sez. 5, n. 31473 del 11/06/2007, COGNOME, Rv. 237577 – 01; Sez. 5, n. 12757 del 01/02/2023, Rv. 284295 – 01).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato, momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto; Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione comple congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art
i
comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffici l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 2746 ne consegue che è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ciò è quanto caratterizza la motivazione del gravato provvedimento, avendo il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenui dell’offesa in ragione della modalità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
Presidente