Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 12 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui all’art.612, comma 2, cod. pen., sostituend alla pena detentiva irrogatagli in primo grado la corrispondente pena pecuniaria di Euro 15.000,00 (fatto commesso in Molfetta il 6 agosto 2016);
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione sul rilievo che il sogget cui le minacce erano state rivolte era diverso da colui che ne era l’effettivo destinatario, manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, attenendosi all’insegnamento al riguardo impartito dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come, ai fini del configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest’ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell’agente di produrre l’effetto intimidatorio (Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Rv. 271202) (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), di modo che è corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazione censurata nella parte in cui ha dato atto di come l’imputato minacciando con un’arma giocattolo priva di tappo rosso la persona incaricata di riferire ad altri del proposi intimidatorio dell’agente avesse intimorito gravemente sia il nuncius che il destinatario finale effettivo;
che il secondo motivo, che eccepisce il difetto di querela, è manifestamente infondato, posto che, in ragione del rinvio all’art. 339 cod. pen. operato dall’art. 612, comma 2, cod. pen., risul procedibile d’ufficio il reato di minaccia grave commesso con l’uso di un’arma, ancorché giocattolo con tappo rosso non visibile [cfr. Sez. 5, n. 16647 del 11/03/2003, Rv. 224796, secondo cui «L’uso o porto fuori della propria abitazione di un’arma sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso. Sussiste pertanto l’aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un’arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo “visibile” alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha osservato che è la visibili e non l’esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell’aggravante, per la quale rileva solo l’apparenza estrinseca dell’arma)»];
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente