Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1068 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1068 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
omissis COGNOME omissis
il
I
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a
avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitone scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte d cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza d quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell’accoglimento d ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 dicembre 2021, all’esito del gravame interposto da NOME , la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 4 giugno 2018, che ne aveva affermato la
responsabilità per il delitto aggravato di minaccia (art. 612, comma 2, c pen.) nei confronti della moglie NOME I e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospens condizionale e della non menzione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui a 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).
2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legg processuale (sia pure richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. p oltre che l’art. 612, comma 2, cod. pen.), nonché il vizio di motivazione 606, comma 1, lett. e), cit.) e il travisamento del fatto in rel all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
La difesa ha assunto che – nonostante la lacunosa attività investigativ quanto emerso dal compendio probatorio – la Corte di merito avrebbe confermato la statuizione di condanna in maniera apodittica e riproponendo l motivazione del primo Giudice. Difatti, la denuncia-querela della persona offes (resa a due giorni dal fatto) sarebbe calunniosa ed avrebbe trovato smenti con riguardo alla presenza in loco dell’imputato all’ora del fatto (come documentato dalla difesa e confermato dalla deposizione del teste a discari I omissis ); e al riguardo in maniera illogica si sarebbe attribuita credib alla diversa indicazione – da parte della persona offesa nel corso dell’e dibattimentale – del tempus della condotta e si sarebbe imputata in maniera inverosimile la prima diversa indicazione a un errore nella verbalizzazio (compiuto per tre volte); il primo Giudice avrebbe erroneamente richiamato i disposto degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen. sulle letture consentite tuttavia, opera solo a tutela dell’imputato, dovendosi ‘Peraltro riten denuncia-querela atto irripetibile e dovendosi perciò applicare l’art. 512 proc. pen.
Ancora, la decisione sarebbe manifestamente contraddittoria rispetto all risultanze istruttorie (segnatamente le deposizioni delle figlie della copia hanno sconfessato il narrato della persona offesa, la quale peraltro è pers pregiudicata, ha riportato pure condanna confermata in secondo grado per reat in danno della figlia minore ed è stata tratta giudizio per minaccia aggra nei confronti dell’imputato e per aver sottratto un plico a lui indiri (venendo assolta proprio in ragione delle contrastanti versioni offerte d parti); ed ancora ha deposto solo dopo l’accompagnamento coattivo e manifestato la volontà di rimettere la querela (quantunque il reato imputazione sia procedibile d’ufficio) e ha confermato il conflittuale conte familiare.
2.2. Con il seconda motivo sono state assunte la violazione della legg processuale (sia pure richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. p oltre che l’art. 62-bis cod. pen.), nonché l’omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cit.) in relazione al chiesto riconoscimento delle circost attenuanti generiche, tenuto conto pure della «meritevole» condott dell’imputato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
1. Il primo motivo è infondato, nella parte in cui si è doluto della mancata acquisizione, al fine della prova del fatto, della querela sporta dalla pe offesa. Vero è che l’inutilizzabilità – come esplicitato dalla giurisprudenza relazione alla prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva o per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo completamente al di fuori del sistema processuale – è una sanzione processual posta a tutela dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, COGNOME Rv. 272894 – 01: «la sanzione della inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a ca illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che t Inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un element giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discu secondo i canoni logico razionali propri del processo»; cfr. pure Sez. 4 30794 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 283455 – 01). Purtuttavia, da tale princip non consegue che possano violami le regole di ingresso degli atti nel fascico per il dibattimento, che il codice di rito tiene distinto (a prescindere prova illegittima nel senso sopra chiarito) dal fascicolo del pubblico ministe da cui consegue rinutilizzabilite cosiddetta fisiologica della prova («coessenz ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudic può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 cod. proc. pe con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 514 stesso codice»: cfr. gi U, n. 16 del 21/06/2000, NOME, Rv. 216246 – 01; cfr. pura Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272258 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Difetti:
a mente degli artt. 431, comma 1, lett. a), e 511 cod. proc. pen. querela – salvo che le parti vi consentano – può essere inclusa nel fascicolo il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell’azione (cfr. Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167 – 01, e Sez. n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv, 261735 – 01); ed essa –
contrariamente a quanto assunto dalla difesa – non rientra nel novero d verbali degli atti irripetibili contemplati invece dall’art. 431, comma 1, lett. b) e c), cit.;
– «il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato n corso della deposizione della persona offesa quale “aiuto alla memoria” ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen.» – per quel che qui rileva – quando «sia sta proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazi precedentemente rese dal testimone e contenute nei fascicolo del pubblic ministero» (cfr. Sez. 2, n. 16026 del 12/02/2020, 5orrentino, Rv. 279226 01);
– nella specie non rileva e non ricorre il caso «in cui per circostan fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell’autore denuncia-querela», ipotesi in cui «la lettura è consentita ai sensi dell’ar cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto al fini della prova» (cfr 5, n. 21665/2018, cit.; Sez. 5, n. 51711/2014, cit,), atteso che la pe offesa ha deposto in giudizio.
Nel resto il primo motivo in esame è Inammissibile, poiché ha perorato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorlo, e, segnatamente, della credibilità della persona offesa, riservata ai Giudi merito (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01: «in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offes reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate su quod pierumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità»; pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camrnarota, Rv. 262575 – 01), i quali hanno esplicitato le ragioni, non manifestamente illogiche, per cui han ritenuto credibile l’erronea verbalizzazione dell’ora del fatto da par pubblico ufficiale che ha raccolto la querela (in particolare, fondando l’error fatto che l’imputata, straniera, ben ha potuto indicare l’ora del fatto – le intendendo far riferimento alle ore 22:00) ed hanno evidenziato i dati ragione dei quali non hanno ritenuto atte a smentire il narrato della donna le deposizioni delle figlie. Rispetto a tale iter, che ha esposto le ragioni per cui non è stato accolto il gravarne, non ha neppure prospettato compiutamente (ossia con la necessaria specificità) il travisamento della prova, bensì ha addtto irritualmente un travisamento del fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n, 7667/2015, cit.).
Non occorre dilungarsi per osservare che non può giovare, a sostenere Il vizio della motivazione, il differente apprezzamento compiuto da parte di u
COGNOME
altro Giudice sia pure in un procedimento instaurato tra le stesse parti, a che, a norma dell’art. 606, cornma primo, lett. e), cod. proc. pen. i v legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro cas meno analogo» (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515).
Il secondo motivo è inammissibile poiché del tutto generico ed apodittico. Lungi dal muovere censure alla decisione impugnata, che ha indicato gli elementi sui quali ha fondato l’esclusione delle circostanze attenu generiche, il ricorso si è limitato a riportare principi giurisprudenzia asserire che l’imputato sarebbe meritevole della concessione di esse. No occorre, allora, dilungarsi per rilevare che al riguardo già l’atto di conteneva esserti generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv 254584 – 01).
condanna di
Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. ,3en. la RAGIONE_SOCIALE.D. COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che si apposta a cura della medesima cancelleria, sull’originale della senten l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in ca riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gl altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto legge.
Così deciso il 28/09/2022.