Minaccia aggravata: l’uso dell’arma è indipendente dal porto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un’importante distinzione nel diritto penale, chiarendo la differenza tra il reato di porto abusivo d’armi e l’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di minaccia aggravata. La decisione sottolinea che l’assoluzione per il primo non comporta automaticamente l’esclusione della seconda, poiché si basano su presupposti fattuali e giuridici distinti. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il delitto di minaccia aggravata. In sede di appello, la condanna di primo grado era stata parzialmente riformata: l’imputato era stato assolto dalla contravvenzione di porto abusivo di coltello (prevista dall’art. 699 c.p.), ma la sua condanna per la minaccia, aggravata proprio dall’uso di quell’arma, era stata confermata, seppur con una rideterminazione della pena.
L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, sosteneva, tra gli altri motivi, una contraddizione logica: come poteva essere ritenuta sussistente l’aggravante dell’uso dell’arma se, allo stesso tempo, era stato assolto dall’accusa di averla portata illegalmente fuori dalla sua abitazione?
L’analisi della Corte sulla minaccia aggravata
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e definendo il motivo di doglianza come “manifestamente infondato”. Il fulcro del ragionamento dei giudici risiede nella netta separazione concettuale tra la condotta di “porto” e quella di “utilizzo” di un’arma.
La Corte ha spiegato che i presupposti fattuali che integrano la contravvenzione di porto abusivo d’armi (ossia il portare con sé un’arma fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione) sono diversi da quelli che configurano l’aggravante nel reato di minaccia.
Per contestare la minaccia aggravata, è sufficiente che l’arma sia stata utilizzata per intimidire la vittima, a prescindere da chi l’abbia materialmente portata sul luogo del delitto o se il porto fosse legittimo o meno. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto di non poter attribuire all’imputato il porto del coltello, commesso da altri, ma aveva logicamente confermato che lo stesso imputato si era servito di quell’arma per compiere la minaccia.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano su un principio di autonomia delle fattispecie giuridiche. L’aggravante prevista per il reato di minaccia (art. 612, secondo comma, c.p.) ha lo scopo di punire più severamente chi amplifica la forza intimidatrice della propria condotta attraverso l’uso di uno strumento idoneo a ledere. L’elemento decisivo è, quindi, l’impiego effettivo dell’arma nel contesto della minaccia.
Al contrario, la contravvenzione di porto abusivo (art. 699 c.p.) è un reato di pericolo astratto, che mira a tutelare l’ordine pubblico sanzionando la mera disponibilità di un’arma in un luogo pubblico, indipendentemente dal suo utilizzo. Un soggetto può quindi utilizzare un’arma portata da un altro, commettendo una minaccia aggravata senza essere responsabile del porto, come avvenuto nel caso esaminato.
Di conseguenza, l’assoluzione per il reato di porto non crea alcuna contraddizione logica con la condanna per la minaccia aggravata, poiché le due valutazioni si basano su elementi di fatto e di diritto differenti. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato ma di fondamentale importanza pratica: nel valutare la sussistenza di un reato e delle sue aggravanti, ogni elemento deve essere analizzato in modo autonomo. L’assoluzione da un’accusa non si estende automaticamente a fatti diversi, anche se connessi. Per la configurazione della minaccia aggravata, ciò che conta è l’impiego intimidatorio dell’arma, non la responsabilità penale per il suo porto. Una distinzione cruciale per garantire la corretta applicazione della legge penale.
Essere assolti dal reato di porto abusivo di armi esclude automaticamente l’aggravante dell’uso dell’arma per il reato di minaccia?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’assoluzione dal reato di porto abusivo non esclude l’aggravante, poiché i presupposti fattuali e giuridici delle due fattispecie sono diversi e autonomi.
Qual è la differenza tra il “porto” di un’arma e il suo “utilizzo” ai fini della legge penale?
Il “porto” è la condotta di portare con sé un’arma fuori dalla propria abitazione e costituisce di per sé una contravvenzione. L'”utilizzo” si riferisce all’impiego effettivo dell’arma in un’azione criminale, come minacciare una persona, e funge da circostanza aggravante per quel reato specifico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il 23/11/1993
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato soltanto per il delitto di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre ha assolto l’imputato dalla contravvenzione di cui all’art. 699 cod. pen. (capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. prima e seconda pagina della motivazione su apporto concorsuale dell’imputato e terza pagina della motivazione sulla pena);
Ritenuto che il secondo motivo, che deduce che dalla assoluzione dal reato di cui al all’art. 699 cod. pen. deriverebbe l’esclusione della aggravante dell’utilizzo di un’arma, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha ritenuto di non poter ascrivere all’imputato il porto del coltello commesso da altri e che i presupposti fattuali del “porto” fuori dalla propria abitazione (che integra la relativa contravvenzione) e dell’utilizzo (che integra l’aggravante di cui agli artt. 612, comma secondo e 339 cod. pen.) sono diversi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024