Minaccia aggravata: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di minaccia aggravata rappresenta una fattispecie delicata del nostro ordinamento penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la condanna di un soggetto che aveva impugnato la sentenza d’appello sperando in un’assoluzione o in una riduzione della pena. Tuttavia, la decisione degli Ermellini sottolinea quanto sia fondamentale rispettare i requisiti tecnici per l’accesso al terzo grado di giudizio.
Il caso e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 612, comma secondo, del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali: il mancato riconoscimento dell’assoluzione (sostenendo che il fatto non sussistesse) e la mancata applicazione del minimo edittale della pena.
La genericità dei motivi di ricorso
Uno dei pilastri del diritto processuale penale è la specificità dei motivi di impugnazione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato chiaramente quale dei vizi tipizzati dall’articolo 606 del codice di procedura penale intendesse denunciare. Le affermazioni prodotte sono state giudicate astratte e, in alcuni passaggi, persino non pertinenti alla realtà processuale del caso specifico.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato fermamente l’istanza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non solo per la sua genericità, ma anche perché mirava a una “rilettura del quadro probatorio”. In sede di legittimità, infatti, non è possibile richiedere al giudice di rivalutare le prove o i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Il difetto di specificità e le sanzioni
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità ha comportato conseguenze economiche per il ricorrente. La legge prevede infatti che, in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la parte sia condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’assenza di una critica puntuale alla sentenza impugnata. Il ricorrente ha riproposto doglianze già espresse in appello senza confrontarsi con le ragioni fornite dai giudici di secondo grado. Inoltre, la mancata indicazione dei vizi di legittimità rende il ricorso privo della struttura necessaria per essere esaminato nel merito. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si discute nuovamente della colpevolezza basandosi su una diversa interpretazione delle prove.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte da questo provvedimento evidenziano l’importanza di una difesa tecnica estremamente rigorosa nella fase di legittimità. Per contestare una condanna per minaccia aggravata davanti alla Suprema Corte, non è sufficiente proclamare la propria innocenza o richiedere uno sconto di pena; è necessario individuare errori di diritto precisi e documentati. La decisione conferma che l’accesso alla Cassazione è limitato a questioni di pura legittimità, a tutela della funzione nomofilattica della Corte stessa.
Perché un ricorso in Cassazione per minaccia aggravata può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se non indica i vizi specifici previsti dalla legge o se richiede una nuova valutazione delle prove, attività vietata nel giudizio di legittimità.
Cosa accade se i motivi del ricorso sono troppo generici?
La Corte non entra nel merito della questione e dichiara il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può richiedere la riduzione della pena al minimo edittale in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato norme di legge nel calcolo della pena, non basandosi su una semplice richiesta di benevolenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46768 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce “violazione e impugnazione della sentenza in ordine al punto specifico del mancato riconoscimento di una pronuncia di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste” è inammissibile sotto vari concorrenti profili: non indica quale, tra i vizi tipizzati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si intenda denunciare; si esaurisce in affermazioni astratte non sempre pertinenti al caso di specie (la decisione di primo grado è stata resa da un Tribunale non dal giudice di pace, cfr. rimo rigo seconda pagina del ricorso); conclude prospettando una inammissibile rilettura del quadro probatorio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che deduce “violazione e impugnazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale della pena condivide con il precedente motivo la prima ragione di inammissibilità, inoltre è inammissibile dato che, come osserva la Corte (pag. 4) senza sollevare pertinenti censure da parte del ricorrente, era già inammissibile, per difetto di specificità, l’omologo motivo di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023