Minaccia Aggravata: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8860/2024, offre importanti chiarimenti sul reato di minaccia aggravata, delineando i confini della procedibilità e le conseguenze di un ricorso palesemente infondato. La decisione sottolinea come la presenza di determinate aggravanti trasformi la natura del reato, rendendo irrilevanti alcuni atti difensivi, come la remissione della querela.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un imputato in Corte d’Appello per il delitto di minaccia, aggravato dall’uso di un’arma. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali, successivamente integrati con nuove argomentazioni.
I Motivi del Ricorso e la tesi difensiva sulla minaccia aggravata
La difesa dell’imputato si è concentrata su due punti fondamentali nel tentativo di scardinare la condanna.
In primo luogo, si sosteneva che la remissione della querela da parte della persona offesa avrebbe dovuto estinguere il reato. Inoltre, la difesa ha eccepito, seppur in modo generico, l’intervenuta prescrizione.
In secondo luogo, si è tentato di riqualificare il fatto. L’imputato avrebbe minacciato la vittima per costringerla a ritirare una querela precedentemente sporta. Secondo la difesa, tale condotta doveva essere inquadrata nel meno grave reato di ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni’ (art. 393 c.p.), e non in quello di minaccia.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto in toto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza dell’impugnazione.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i Giudici hanno smontato la tesi difensiva. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del diritto penale: la minaccia aggravata dall’uso di un’arma è un reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale prosegue indipendentemente dalla volontà della persona offesa. Di conseguenza, l’eventuale remissione della querela è del tutto irrilevante ai fini della procedibilità. Nemmeno il bilanciamento tra l’aggravante e le eventuali attenuanti generiche può modificare questo status. La Corte ha anche definito ‘generica e assertiva’ l’eccezione di prescrizione, non meritevole di accoglimento.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha chiarito la differenza tra minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il reato di cui all’art. 393 c.p. presuppone che l’agente agisca per esercitare un diritto che potrebbe legittimamente tutelare in sede giudiziaria. Nel caso di specie, la pretesa di ottenere il ritiro di una querela non corrisponde a un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico. Minacciare qualcuno per questo scopo non significa ‘farsi giustizia da sé’, ma commettere un illecito penale autonomo, ovvero la minaccia.
Infine, i motivi nuovi presentati dalla difesa sono stati dichiarati inammissibili di conseguenza. Un consolidato principio processuale stabilisce infatti che, se il ricorso originario è inammissibile, lo diventano anche tutte le successive integrazioni.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida importanti principi in materia di minaccia aggravata. In primo luogo, conferma che la presenza dell’aggravante dell’uso dell’arma rende il reato procedibile d’ufficio, sterilizzando qualsiasi effetto di una possibile remissione di querela. In secondo luogo, traccia una linea netta tra l’illegittima autotutela di una pretesa giuridicamente fondata e la commissione di un reato per imporre una volontà priva di tutela legale. La decisione serve anche da monito: presentare un ricorso in Cassazione con motivazioni manifestamente infondate non è un’azione priva di conseguenze, ma comporta una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, a carico di chi abusa dello strumento processuale.
Quando il reato di minaccia diventa procedibile d’ufficio?
Il reato di minaccia diventa procedibile d’ufficio quando è commesso con l’aggravante dell’uso di un’arma, come previsto dall’art. 612, comma 2, del codice penale. In questo caso, l’azione penale prosegue indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
Perché minacciare qualcuno per far ritirare una querela non è considerato ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni’?
Non è considerato ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni’ (art. 393 c.p.) perché questo reato richiede che l’agente agisca per tutelare un diritto che ha una base giuridica. La pretesa che una persona ritiri una querela non è un diritto tutelato dalla legge, pertanto minacciarla per tale scopo costituisce il reato di minaccia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione è dovuta alla colpa nell’aver presentato un’impugnazione con motivi palesemente infondati o viziata da difetti procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trie – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia, perché commesso mediante l’uso di un’arma (art. 612, comma 2, cod. pen. in relazione a 339 cod. proc. pen.);
ritenuto che il primo motivo di ricorso: è manifestamente infondato in quanto il per cui è condanna (contestato e ritenuto dai Giudici di merito con l’aggravante appe richiamata) è procedibile d’ufficio e non ha alcun rilievo in senso contrario il riconosci circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla detta aggrav Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020 – dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262 – 01), ragion per cu alcun rilievo neppure la prospettata remissione della querela; ed è del tutto generico in cui allega – in maniera del tutto assertiva – l’intervenuta prescrizione (Sez. 2, 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto: «i di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dal corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’or giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzi dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato» (Sez. 5, n. 24/11/2014 – dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 – 01); e nel caso di specie, come pros della difesa, il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa per determinarla a querela sporta nei suoi confronti, dunque non ricorrono affatto i presupposti del re all’art. 393 cod. pen.;
ritenuto che i motivi nuovi presentati nell’interesse dell’imputato (cfr. atti dife 19 ottobre 2023 e 24 ottobre 2023) sono inammissibili in ragione dell’inammissibilità de articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 esime dall’immorare oltre;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ricorrente ex art. 616 cod, proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267 – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare e determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.