Minaccia Aggravata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di minaccia aggravata, previsto dall’articolo 612, comma 2, del codice penale, si configura quando un’intimidazione viene perpetrata con modalità che ne aumentano la gravità, come l’uso di armi o di altri oggetti atti a offendere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti per contestare una condanna per tale reato, sottolineando quando un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione risulti manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Il Contesto del Caso: La Condanna per Minaccia Aggravata
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur assolvendo un imputato da un capo d’accusa, ne confermava la responsabilità penale per un altro, riqualificandolo come reato di minaccia aggravata. Nello specifico, la condotta minacciosa era stata realizzata utilizzando un’asta porta flebo, un oggetto che, nel contesto, assumeva una chiara valenza intimidatoria.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio la decisione dei giudici di secondo grado. Il fulcro della sua difesa era un presunto vizio di motivazione nella sentenza impugnata, un errore nel ragionamento logico-giuridico che avrebbe portato alla sua condanna.
I Motivi del Ricorso e il Vizio di Motivazione
Il ricorrente ha invocato l’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, che permette di ricorrere in Cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la sua tesi, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la riqualificazione del fatto in minaccia aggravata.
È importante capire che il ‘vizio di motivazione’ non è una semplice divergenza di opinioni sulla valutazione dei fatti. Si tratta di un difetto strutturale del ragionamento del giudice, che emerge quando le argomentazioni sono in palese contrasto con le ‘massime di esperienza’ (cioè il senso comune) o con altre parti della stessa sentenza.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulla Minaccia Aggravata
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, del tutto logica e coerente. La decisione si basava su elementi concreti, come le dichiarazioni della persona offesa e la natura dell’oggetto utilizzato per la minaccia, ovvero l’asta porta flebo. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente ‘sussunto’ i fatti, ovvero inquadrato la condotta concreta nella fattispecie astratta prevista dalla norma penale (l’art. 612, comma 2, c.p.). Non è stato riscontrato alcun contrasto logico o contraddizione interna al provvedimento impugnato che potesse configurare il vizio di motivazione lamentato. Pertanto, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è garantire la corretta applicazione della legge e controllare la logicità della motivazione delle sentenze. Se il ragionamento del giudice di merito è coerente e ben ancorato alle prove, un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione verrà dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con un’ammenda di tremila euro.
Cosa si intende per minaccia aggravata in questo caso?
Per minaccia aggravata si intende l’intimidazione commessa utilizzando un oggetto che, per le circostanze, è in grado di incutere particolare timore, come un’asta porta flebo usata a scopo minaccioso, rientrando così nella previsione dell’art. 612, comma 2, c.p.
Perché il ricorso per vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era logica, coerente con le prove (incluse le dichiarazioni della vittima) e non presentava alcuna contraddizione, rendendo la contestazione del ricorrente priva di fondamento giuridico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1247 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1247 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nell’assolvere l’imputato dal capo 1) dell’imputazione e nel riqualificare il reato di cui al capo 2), con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla motivazione resa dal Giudice d’appello in ordine alla riqualificazione del capo 2) dell’imputazione – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ove, alla luce anche delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, atteso l’impiego dell’asta porta flebo, la Corte ha correttamente sussunto i fatti in esame nella fattispecie di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025