Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40531 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina, ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a COGNOME per il delitto di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., fatto commesso in Montalbano Elicona il 18 gennaio 2016;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del loro difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia la violazione di legge dell’art. 178 lett. c), cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che soltanto l’omessa o irregolare notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. pen. o l’omesso espletamento dell’interrogatorio richiesto dall’indagato dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari integrano cause di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio (Sez. 2, n. 41397 del 16/09/2014, Rv. 260693; Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014, Rv. 260786), non anche l’omessa precisazione, in seno all’avviso stesso, che l’imputato, oltre a rendere spontanee dichiarazioni, avrebbe potuto chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, trattandosi di facoltà equipollenti, suscettibili di consentire all’imputato medesimo di esercitare il suo diritto di difesa;
– che il secondo motivo, che censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 62 n. 2 cod. pen. e del vizio di motivazione, il diniego della circostanza attenuante della provocazione, è manifestamente infondato, essendo l’argomentazione ad esso sottesa conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui «La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira» (Sez. 5, n 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823), come nel caso di specie, in cui, per una mera difficoltà di manovra conseguita all’agire della persona offesa, il ricorrente aveva reagito apostrofandola con frasi gravemente minacciose (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);
– che il terzo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), valorizzato la gravità e reiterazione delle espressioni minacciose pronunciate (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Il cons GLYPH e estensore
Il Presidente
Così deciso il 27 settembre 2023