Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1214 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che NOME ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 2 maggio 2022, di conferma della condanna in primo grado inflittagli per il delitto d minaccia aggravata in danno di NOME COGNOME;
– considerato che:
v il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali ricorrente articola, sotto il profilo dell’error in iudicando e del vizio argomentativo, plurime censure in punto di prova del fatto e, comunque, di sussistenza in fatto dei requisiti d’integrazione del reato contestato, oltre ad essere generici, perché riproduttivi d rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quindi, articolati senza alcuna analis critica delle argomentazioni poste a fondamento delle statuizioni impugnate, tendono a sollecitare esclusivamente una non consentita riedizione del giudizio di merito;
V il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il viz di motivazione in punto di esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui alla regiudicanda e quello di cui alla sentenza del Corte di appello di Milano del 14 maggio 2015, irrevocabile il 29 settembre 2015, oltre ad essere generico, perché non scandito dalla puntuale critica analisi delle argomentazioni poste a base della statuizione censurata (pag. 2, ultimo capoverso della sentenza impugnata), prospetta soluzioni ermeneutiche in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Consigliejfrstensore
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Il Presidente