Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11100 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11100 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIRO’ MARINA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 19 gennaio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.;
che, il 24 febbraio 2026, la parte civile costituita ha depositato una memoria difensiva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, ove si dà atto della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei testi presenti ai fatti) invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com’è nota preclusa a questa Corte, atteso che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che il secondo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio del ne bis in idem – è manifestamente infondato avendo dato atto la Corte territoriale della logica impossibilità di ipotizzare un bis in idem in ragione della diversità del tempus commissi delicti;
che il terzo motivo di ricorso – afferente all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale (che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento: pagg. 3 e 4), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com’è nota preclusa a questa Corte e perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale (quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) senza tener conto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi
ritenuti decisivi o rilevanti o anche all’assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
-che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
– che nulla può essere liquidato in favore della parte civile perché l’attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria, depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026