Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11088 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11088 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 commi 1 e 2, 61 n. 10 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975;
che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall’imputato;
che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. – non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattua fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
FO