Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41252 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SQUINZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di minaccia aggravata;
Considerato che, mediante il primo motivo di ricorso, l’imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l’attendibilità della persona offe reato, che è stata ritenuta integrata con motivazione congrua, e perta incensurabile in questa sede, da parte della Corte territoriale che ha evidenzia tono pacato con il quale i fatti sono stati riferiti e l’insussistenza di risentimento della stessa nei confronti del COGNOME (p. 2);
Rilevato che, con il secondo motivo, il COGNOME lamenta l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. senza peraltro fornire, a fronte dell’obiettiva gr capacità intimidatoria del fatto posto in essere, per quali ragioni lo stesso dovr ritenersi di particolare tenuità;
Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il ricorrente non ha evidenziato, come era suo onere, elementi favorevoli che non sarebbero stati vagliati ai fini della concessione delle circostanze atten generiche, la valutazione in ordine alle quali è disgiunta, nei presupposti, s le differenti funzioni svolte da detti istituti, e da quella sulla sosp condizionale della pena e da quella afferente il beneficio della non menzione n casellario giudiziario;
Rilevato, infine, che il quarto motivo è anch’esso manifestamente infondato perché la prescrizione del reato è intervenuta dopo la pronuncia di secondo grado dovendosi considerare n. 284 e non già n. 120 giorni di sospensione complessivi;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 13/09/2023