Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41243 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME con unico atto, ricorrono avverso la sentenza de Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati era stati ritenuti responsabili dei delitti di minaccia aggravata in concorso e di lesioni personali aggr concorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza ed erro applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed valutazione del quadro probatorio, è generico e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, p oltre ad essere costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, a riguardo del giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca persona offesa, il cui racconto, a prescindere dal non decisivo scenario conflittuale intrafamiliare, riscontrato dal certificato medico e dall’apporto dichiarativo di COGNOME NOME, possedendo di co valenza neutra la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti; mentre, quanto al co inquadramento giuridico della minaccia di morte, sono stati puntualmente affrontati i riflessi prodotti psiche della vittima dalla condotta degli imputati), tende ad ottenere, nel presente giudizi inammissibile, integrale rielaborazione del contesto probatorio mediante criteri di valutazione diver quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha e le ragioni del suo convincimento;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’eccessività della lamentando l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in se legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circost aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di meri la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli element ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, a riguardo dell del fatto e della personalità degli imputati, gravati da anche recenti, diversi e specifici precedenti
Rilevato, pertanto, che il ricorso dei prevenuti deve essere dichiarato inammissibile, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
GLYPH
li consigliere estensore
Il Presidente